Leggendo a sfinimento la Circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica e la successiva nota n. 20506/2015, ci sono sorte mille domande, non seguite, ovviamente, da altrettante risposte.
Giusto per condividere un po’ i pensieri, mi soffermo su due questioni, inerenti entrambe la mobilità dei dipendenti degli enti di area vasta (ex province).
Partiamo da quello che afferma la Circolare n. 1/2015: fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.
Rifletto sul concetto giuridico di “implementata”. Cioè, fino a quando si potrà procedere a mobilità volontaria in questo modo? Cioè, quando una piattaforma è “implementata”?
Vocabolario: tecn. Rendere operante, attivo qualcosa; in partic., nel lessico dell’informatica e dell’elettronica, sviluppare e rendere operante un programma o un circuito elettrico.
Quindi? Il portale, appena predisposto con alcune informazioni, può già considerarsi implementato? O non ancora del tutto? Qual è il termine finale? Come ci verrà comunicato, giuridicamente parlando, dico? E poi, mettiamo caso, che non tutti gli oltre 8.000 enti locali inseriscano le informazioni entro lunedì 13 aprile (c’è da scommetterci che sarà così…), la piattaforma è implementata solo per qualcuno e per altri no?
La Funzione Pubblica, quindi, afferma che si possono bandire procedure di mobilità volontaria, riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta.
Non stona qualcosa? Cioè, dico: se è mobilità volontaria, sarebbe articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001. Ma a qualcuno è mai saltato per la testa che si potessero fare bandi riservati solo a determinati enti? Esemplifico: il comune A, pubblica un bando riservato solo ai dipendenti del comune B o della Provincia C o del Ministero D. Avete mai sentito, questa cosa? Io no…
Che qualcosa stoni, su quanto proposto dalla Funzione Pubblica, è evidente, tanto che lo stesso Dipartimento, nella nota 20506/2015, trova le giustificazioni a quanto affermato: Tale facoltà è stata riconosciuta al fine di favorire il riassorbimento del personale dichiarato in soprannumero, in coerenza con la ratio delle disposizioni della legge di stabilità.
Ah, beh. Se c’è la ratio siamo a posto. In attesa, evidentemente, che il concetto di “implementazione” diventi, il prima possibile, fonte del diritto.