La chiusura del portale della mobilità

Il 2 febbraio, sul portale della mobilità (www.mobilità.gov.it) è apparsa la comunicazione che il sistema verrà chiuso dal 12 di febbraio. A parte il fatto che mi sto chiedendo se è mai stato aperto con le funzionalità al 100%, è davvero difficile reperire informazioni per capire quali dati vanno definitivamente inseriti.

Qualche collega ha avuto, dobbiamo dirlo: stranamente, alcune risposte dall’Help Desk (mi fa impazzire l’idea di non sapere quale sia il nome e quale il cognome del mittente).

Siccome penso che possano essere di interesse per tutti, le inserisco nel file allegato.

ALLEGATO: RISPOSTE DAL PORTALE MOBILITA’

Ah, stavo dimenticando… occhio alla Croce Rossa Italiana!

Il portale mobilità è stato aggiornato secondo le disposizioni previste dalla legge di stabilità del 2016 per il personale della Croce Rossa Italiana. Per effetto dell’articolo 1, comma 397, della legge 208/2015, la ricollocazione del personale della CRI è possibile anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015. Per la predisposizione dell’offerta di mobilità nei confronti del predetto personale della CRI, è resa visibile la relativa domanda di mobilità. Ne consegue che anche per le Regioni che hanno provveduto al collocamento diretto di tutto il personale individuato come soprannumerario dalle città metropolitane e dagli altri enti di area vasta, le amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2015 sono tenute a compilare le schede di rilevazione dei fabbisogni.

 

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2 pensieri su “La chiusura del portale della mobilità

  1. Katia dice:

    Ho provato ad “acquistare” personale della Croce Rossa… funziona come il carrello del mepa,, clicchi sul personale prescelto,questo si sposta in un carrello virtuale ti dice quanto costa e ti scala il budget iniziale con la spesa..
    Ma poi che succederebbe se si conferma fino in fondo.. si può preparare la scrivania per il nuovo arrivato!!???

    E’ veramente un periodo bizzarro per gli uffici personale dei Comuni.. si sta a guardare passare il personale in esubero.. che poi si sistema da solo.. senza poter assumere nessuno mentre qui si scoppia perchè siamo sembre meno a fare di più..

  2. Marco dice:

    Dov’è finito il previsto commissariamento delle regioni inadempienti rispetto al dettato normativo del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai commi 765, 766, 777?

    65. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
    zione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure
    previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 227 del 30 settembre 2015.

    767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell’accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d’intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

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