Quesito
Il nostro ente ha costituito il Fondo per il salario accessorio per l’anno 2015. Dall’anno 2011 si sono susseguite una serie di cessazioni, pertanto il Fondo ha subito alcune decurtazioni che sono state consolidate nella costituzione del Fondo dell’anno 2015, seguendo quanto indicato dalla RGS nella Circolare N. 20/2015, prendendo quindi come base l’anno 2014.
Le decurtazioni sono state apportate sia nella costituzione della parte stabile che nella costituzione della parte variabile.
Per quanto riguarda la costituzione della parte stabile con il consolidamento della relativa decurtazione “non dovrebbero esserci problemi”.
I quesiti sono:
- per quanto riguarda la parte variabile nell’anno 2015, “consolidando” le decurtazioni andremmo, in pratica, a diminuire quanto ha messo a disposizione l’A.C. per obiettivi di miglioramento finanziati con l’ 1,2% del monte salari 1997?
- alla luce anche della Circolare della RGS N. 20/2015 e della Nota della RGS n. 77245 del 9 ottobre 2015, e considerato che l’anno 2015, sarà molto probabilmente la base su cui costituire i futuri fondi, il consolidamento delle decurtazioni va effettuato oppure può essere effettuato, tutto nella parte stabile ?
Risposta
A nostro parere la decurtazione consolidata di cui alla seconda parte dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 deve essere effettuata interamente sulla parte stabile del fondo.
Depongono a favore di tale nostra analisi le seguenti considerazioni:
- il testo normativo non sembra fare alcuna differenza tra parte stabile e variabile del fondo (fattispecie presente soprattutto negli enti locali), ma sembra diretto a creare un’unica decurtazione da consolidare nel tempo;
- se si tratta di una decurtazione “consolidata” o come anche denominata da alcune sezioni regionali della Corte dei conti “minusvalenza fissa”, riteniamo che la corretta allocazione non possa essere che in quella sezione del fondo aventi le medesime caratteristiche, ovvero in parte stabile;
- l’equilibrio del fondo degli enti locali si basa su una netta distinzione di risorse tra utilizzi consolidati e stabili e indennità variabili. I primi (pensiamo soprattutto a progressioni orizzontali, indennità di comparto, ecc.) non possono essere compressi né dal contratto decentrato né dell’amministrazione. Inoltre, va pure rilevato che non sempre è possibile (sia per vincoli finanziari che per risorse di bilancio) inserire negli anni risorse variabili nel fondo. Proprio per garantire questo delicato equilibrio, riteniamo che la decurtazione vada fatta in parte stabile, così da poter “spendere” in sede di contrattazione integrativa decentrata risorse certe e sicure ed evitare sorprese di equilibri negli anni futuri.