I risparmi del fondo e il “trasporto” nell’anno successivo

Recentemente l’ARAN ha diffuso due orientamenti sulla possibilità di trasportare i risparmi del fondo nell’anno successivo ai sensi dell’art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999.

Riporto di seguito i due pareri.

 

Un Ente chiede all’ARAN se sia possibile, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, fare confluire nelle risorse decentrate di un determinato anno le economie derivanti dalla mancata erogazione nell’anno precedente di parte delle risorse stabili. L’Agenzia, con parere RAL_1830_Orientamenti Applicativi pubblicato in data 03 marzo 2016, precisa che l’art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 espressamente dispone: “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”. La clausola contrattuale, quindi, consentirebbe di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno solo con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell’anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Pertanto, nell’ambito di applicazione del citato art. 17, comma 5, rientrerebbero gli importi delle risorse comunque definitivamente non attribuite o non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario, come certificati dall’organo di controllo (non potendo considerarsi tali le risorse per le quali, per qualunque ragione, anche di possibile contenzioso, l’ente non abbia la certezza giuridica del definitivo mancato utilizzo). Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, spetta al singolo ente, nella sua autonomia gestionale, verificare, sulla base delle previsioni del contratto integrativo già stipulato e con riferimento alle risorse dei vari istituti disciplinati, se effettivamente sussistano le condizioni per la concreta attuazione della disciplina dell’art. 17, comma 5.

Peraltro, viene ricordato che:

  1. l’incremento consentito dall’art. 17, comma 5, ha natura di incremento “una tantum”, consentito cioè solo nell’anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;
  2. per effetto della loro particolare natura solo risorse stabili non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa dell’anno successivo, come risorse variabili;
  3. relativamente alle risorse variabili, viene ricordato che esse sono quelle che gli enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell’obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell’art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio, art. 15, commi 1 e 2, del CCNL 1.4.1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nel “an” che nel “quantum”. Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l’entità delle stesse possono variare da un anno all’altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull’esercizio successivo in caso di non utilizzo nell’anno di riferimento. Diversamente, esse finirebbero sostanzialmente per “stabilizzarsi” nel tempo, in contrasto con la ratio della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale;
  4. le risorse variabili, derivanti dal mancato utilizzo nell’anno di riferimento di risorse stabili, avendo caratteristiche diverse da quelle richiamate nel punto 3, ove effettivamente non utilizzate nell’anno seguente, possono esserlo, eventualmente, di fatto, anche in anni successivi o a distanza di tempo rispetto a quello in cui si è determinato il mancato utilizzo che le ha determinate;
  5. poiché trattasi di risorse variabili, una tantum, che non possono essere confermate o stabilizzate, l’avvenuto impiego delle stesse né esaurisce ogni ulteriore utilizzabilità;
  6. pertanto, alla luce di quanto detto, l’ARAN ritiene che le risorse variabili derivanti da risorse stabili comunque, non utilizzate nel corso del 2014, valutate e computate secondo quanto sopra detto, possano essere riportate ed utilizzate anche per il finanziamento della contrattazione integrativa anche nel 2015.

Da ultimo, viene ribadito, comunque, che non possono essere ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 17, comma 5, le risorse che espressamente la vigente legislazione vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa (ad es. i risparmi derivanti dall’applicazione della decurtazione del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia del lavoratore, ai sensi dell’art. 71 della l. 133/2008; i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art .9 del d.l. 78/2010, come la mancata valorizzazione economica delle progressioni economiche, utili solo a fini giuridici e previdenziali; ecc.).

Infine, poiché le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, l’ARAN segnala che le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche; posizioni organizzative; ecc.).

 

 

Un ente chiede di sapere all’ARAN se le risorse stanziate nella contrattazione decentrata per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, non erogate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, possano essere considerate economie o, comunque, possono essere rinviate all’esercizio successivo.

L’Agenzia, con parere orientamento applicativo RAL_1826 pubblicato in data 3 marzo 2016, preliminarmente sottolinea che si rende necessario comprendere a che tipologia di risorse si fa riferimento.

In particolare, infatti, qualora le risorse di cui si tratta siano quelle variabili derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 2 o comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999 (come sembrerebbe emergere dal formulazione del quesito che fa riferimento a “risorse che sono disponibili solo a consuntivo e sono erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi…”), esse, in caso di ridotto o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, sulla base della relazione annuale, che ne hanno giustificato l’apposizione, costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasportate sul fondo dell’esercizio successivo.

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