Istruzioni della RGS su riduzione fondo 2016

Durante i corsi di formazione delle scorse settimane, abbiamo ragionato sulle modalità di calcolo della riduzione del fondo del salario accessorio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della legge 208/2015.

Più o meno, le cose dette, corrispondono a quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella recente Circolare n. 12/2016.

Riporto la News di Publika sull’argomento.

Contrattazione – Applicazione blocco salario accessorio personale dipendente anno 2016 – Istruzioni operative

Con la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce ulteriori notizie, ai fini di un puntuale adeguamento del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica previste dalla Legge di Stabilità e dal Decreto Milleproroghe.

Di particolare interesse, si segnalano le indicazioni contenute nella scheda tematica I.3 (pag. 27), dove si ricorda che, con riferimento alla contrattazione integrativa è stata introdotta con il comma 236 dell’art. 1 della l. 208/2015, una nuova misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della l. 124/2015, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fomite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall’art. 1, comma 456, della l. 147/2013.

In particolare, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF fa presente che la stessa “andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”.

Inoltre, per quanto concerne la ripartizione del budget assunzionale tra le varie componenti  (aree e dirigenti) in presenza di fondi diversificati, ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale, tenendo conto, in ogni caso, anche delle indicazioni di cui alla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

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