Progetti e posizioni organizzative

Riporto di seguito una News di Personale News, su una Deliberazione della Corte dei conti Liguria, in materia di progetti e di incarichi di posizione organizzativa.

 

La Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 23/2016/PRSP del 24 febbraio 2016, esamina la situazione riferita al Comune di Alassio, in particolare, riguardante:

  1. la tardiva approvazione dei progetti, finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dei servizi istituzionali, da parte della Giunta comunale, negli anni 2013-2014;
  2. il conferimento di alcune posizioni organizzative negli anni 2013-2015.

Quanto al primo punto, dopo aver ricostruito la disciplina contrattuale prevista in materia di risorse decentrate per il personale dipendente, nel dettaglio, la Sezione sottolinea che l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini.

A parere del Collegio, appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico.

Sul punto, del resto, viene rilevato come, effettivamente, la Giurisprudenza contabile abbia più volte ravvisato la responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e dei Responsabili del personale e della ragioneria, per l’erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (sezione giurisdizionale della Sardegna, n. 274/2007; sezione giurisdizionale della Lombardia, 8 luglio 2008, n. 457; sezione giurisdizionale del Lazio, 2 maggio 2011, n. 714; sezione giurisdizionale della Campania, 13 ottobre 2011, n. 1808; sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853).

Pertanto, tenuto conto che il Comune di Alassio, negli anni 2013 (a ottobre) e 2014 (a settembre) ha provveduto all’approvazione degli obiettivi di che trattasi (a detta della Corte “con grave ritardo”), la Sezione ritiene che non vi siano le condizioni contrattuali per procedere all’erogazione della parte variabile retributiva prevista dall’art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, relativamente a detti anni (erogazione, infatti, arrestata dal Segretario comunale).

Quanto al secondo punto, invece, la Sezione riscontra come l’ente, per gli anni 2013, 2014 e 2015, avesse provveduto al conferimento di incarichi di posizione organizzativa, al proprio personale, per brevissimi periodi (sovente anche solo di quindici giorni) con continui rinnovi, senza una sufficiente motivazione giustificativa di tale prassi e senza individuazione ed attribuzione degli obiettivi specifici che ciascun titolare avrebbe dovuto conseguire nel periodo di riferimento, in molti casi addirittura con effetto retroattivo.

I Giudici liguri, dunque, riscontrano numerose criticità anche in ordine a tale profilo, sottolineando come l’art. 9, comma 1 e 4, del CCNL 1 aprile 1999 preveda espressamente che “gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. . .  i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente”.

Il Collegio, in particolare, rileva come il conferimento di tali incarichi debba essere motivato con riferimento a criteri generali, in maniera specifica ed esauriente senza ricorrere a mere formule di stile (quali, ad esempio, gli “ovvi motivi di speditezza e certezza dell’assetto organizzativo dell’Ente”, oppure “al fine di non arrecare pregiudizio agli indirizzi di governo di questa Amministrazione”) e, soprattutto, con una durata tale da consentire al titolare della posizione un ragionevole margine di autonomia e discrezionalità, circostanza che pare escludersi in casi di rinnovi ogni quindici giorni od ogni mese, il più delle volte, peraltro, con efficacia retroattiva.

In questo ambito, secondo la Corte viene meno anche la causa dell’indennità di posizione, già corrisposta in tutti i casi esaminati, la quale non sarebbe più collegata allo svolgimento di mansioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa o da contenuti di alta professionalità e specializzazione, ma diverrebbe, analogamente alla parte variabile del fondo per i dipendenti analizzata precedentemente, una semplice integrazione retributiva, slegata dal suo presupposto negoziale.

D’altro canto, la stessa durata annuale, indicata dal Comune con riferimento all’esercizio 2015 si porrebbe al limite della ragionevolezza, se si tiene conto che l’art. 9 del CCNL 1 aprile 1999 si riferisce ad  “un periodo massimo non superiore a 5 anni”, ipotizzando una naturale durata pluriennale dell’incarico, anche in funzione di certezza dell’azione amministrativa e di garanzia del dipendente pubblico di non rimanere continuamente in balia delle decisioni del potere politico.

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