Nelle Regioni in cui non vi è stato ancora il via libera alle assunzioni (si veda a tal proposito la Nota della Funzione Pubblica n. 37870/2016) permangono gli orientamenti ormai consolidati:
- in materia di MOBILITA’, evidenzio la Deliberazione n. 70/2016 della Corte dei conti del Piemonte;
- in materia di UTILIZZO DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE, propongo, invece la Deliberazione n. 188/2016 della Corte dei Conti della Lombardia.
Quest’ultima, conclude, secondo me correttamente, nel seguente modo:
Impregiudicata la possibilità del cumulo dei resti assunzionali per il triennio 2013-2014-2015, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013, che determinano la capacità assunzionale del 2013 e del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal citato comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016. Esse costituiscono il primo biennio del periodo 2012-2014, che, in virtù della novella apportata dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 78/2015, determina il budget delle assunzioni effettuabili nel 2016 (unitamente a quello derivante da cessazioni dello stesso 2015).
Diversamente, sempre nel 2016, i resti derivanti da cessazioni del 2014, costituenti il budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli enti di area vasta (in tal senso la Sezione si è già espressa con deliberazione del 27 aprile 2016, n. 127).