Come noto, l’art. 113 del d.lgs. 50/2016 ha ridisegnato fortemente gli incentivi per lo svolgimento di alcune funzioni tecniche correlate non solo a lavori pubblici ma a “lavori, servizi e forniture”. I destinatari, peraltro, sono il “responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonchè i loro collaboratori”, ampliando di fatto la platea dei soggetti rispetto al passato.
Ora, senza entrare nel merito di tutto questo (tanto sicuramente ne vedremo delle belle in fase interprativa), mi pongo una domanda: siamo sicuri che questi incentivi continuino a non essere rilevanti al fine dell’applicazione delle limitazioni sul trattamento accessorio di cui all’art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (tetto al 2015 e riduzione proporzionale)?
Me lo chiedo, perchè se oggi la platea dei destinatari dell’incentivo cambia, potrebbe venire anche a cadere il motivo per il quale gli incentivi per la progettazione erano stati esclusi dal limite dalla Deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Nel documento, infatti, si legge che: “Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9,comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”.
E per questo motivo, le prestazioni di soggetti professionalmente abilitati e qualificati, i giudici contabili hanno escluso dai tetti sia le progettazioni interne che i compensi per l’avvocatura (facendo invece ricomprendere nel limite, ad esempio, i compensi ICI).
Con il d.lgs. 50/2016, come abbiamo visto, gli incentivi spettano ancora a chi svolge le funzioni tecniche, ma anche ai loro collaboratori, i quali, non necessariamente hanno abilitazioni o professionalità obbligatorie per lo svolgimento delle attività.
Quindi, siamo sicuri che si possano ancora escludere tali somme dalle limitazioni sul trattamento accessorio di cui all’art. 1 comma 236 della legge 208/2015?
Può essere… ma per ora nessuno si è mosso…
Altra cosa strana.. possibile che nessuno parli del Fondino previsto allìart. 10 del Decreto Madia?… sta fuori o dentro i limiti?… perchè se riduce capacità assunzionali.. e non lo considero come nuova ssunzione devo penalizzare ulteriormente l’Ente mettendolo nei limiti? All fine nel fondo posso mettere i risparmi dello strasordinario e sono fuori limite.. perchè questo che mi fa “risparmiare” sulle assunzioni no?
Buongiorno,
chiedo se possibile un chiarimento:
gli incentivi per attività tecniche di cui all’art. 113 spettano anche quando le attività tecniche sono svolte per servizi e forniture finanziati con spesa corrente o solo se finanziate in conto capitale ?
grazie,
Cecilia Mario
Comune di Rubano (PD)
http://www.corteconti.it/export/sites/p … 7_qmig.pdf
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione di regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 118/2016/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
Una considerazione:
Ma se il nuovo incentivo, a differenza di quello previsto dall’art. 92 del D.lgs 163/2006 (ora abrogato), rientra nel tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), la Corte dei conti ha deliberato la non applicabilità della norma?