I resti della capacità assunzionale

Sottoscrivo ogni parola della Deliberazione n. 70/2017 della Corte dei Conti della Sardegna, la quale spiega chiaramente come si calcolano i resti della capacità assunzionale da parte degli enti locali.

Le quote che si possono utilizzare sono quelle già calcolate con le percentuali vigenti nel tempo e non va invece fatto un ricalcolo sulla base delle percentuali vigenti ora.

Dicono: “I resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata,sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento del compimento dell’atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”. Sottoscrivo.

La Deliberazione si contrappone a quanto affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia nella Deliberazione n. 23/2017 di quest’anno (QUI il nostro commento) e quindi i magistrati sardi inviano tutto alla Sezione Autonomie.

ALLEGATO: CORTE CONTI SARDEGNA – DELIBERAZIONE N. 70/2017

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Un pensiero su “I resti della capacità assunzionale

  1. Gerardina Conti dice:

    Il mio ente, a vocazione turistica, avvierà il processo di stabilizzazione dei precari a tempo determinato (vigili urbani) nel triennio 208/2020. Si può fare ricorso ad ulteriori contratti flessibili per lo stesso profilo (vigili stagionali) per affrontare le esigenze temporanee ed eccezionali dettate la periodo estivo, atteso che il numero delle proroghe degli stabilizzabili non sono sufficienti a garantire la stagionalità, nel contempo non incorrere nella violazione dell’art. 20, comma 5 del D.lgs 75/2017.
    Grazie

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