La quota prevalente del fondo

Prima di costituire definitivamente i fondi del trattamento accessorio dell’anno 2017, oltre a verificare i limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, le amministrazioni devono anche ricordarsi di controllare se è stato rispettato il vincolo della quota prevalente destinata a performance. Il vincolo è stato introdotto dalla Riforma Brunetta direttamente all’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 che nella versione attuale prevede: “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3”. Va rilevato, che a tale regola non sempre (sarebbe meglio dire “quasi mai”), gli enti sono riusciti a dare una concreta attuazione in quanto molto difficilmente i fondi degli enti locali possono essere destinati in quota prevalente alla produttività, semplicemente per il fatto che buona parte di essi sono già erosi dalle progressioni orizzontali, dalle indennità di comparto, dai compensi per gli incaricati di posizione organizzativa negli enti con la dirigenza e dalle varie indennità corrisposte a titolo di turno o di reperibilità.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare n. 7/2010[1] aveva affermato che alcune norme del d.lgs. 150/2009 non risultano applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi, in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore. Nel documento viene affermato: “È questo il caso della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell’art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo)”.

La recente modifica apportate dal d.lgs. 75/2017 permette agli operatori di tirare il fiato in quanto viene chiaramente indicato che “la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento”. In altre parole questo significa che in fase di stanziamento di risorse aggiuntive si deve verificare che l’utilizzo sia destinato prevalentemente a performance. Pensando alle modalità di incremento del fondo a disposizione delle autonomie locali, la disposizione non sembra far sorgere alcun problema; se, infatti, pensiamo alle principali tre modalità di incremento del fondo ci accorgiamo che quasi automaticamente sono tutte destinate a incentivi di produttività.

Gli incrementi ai sensi delle specifiche disposizioni di legge, ad esempio, sono destinati a quella che viene chiamata produttività collettiva, ovvero per progetti, per gruppi di lavoro o attività specifiche. Gli aumenti del fondo attraverso l’istituto dell’articolo 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999, cioè l’1,2% massimo del monte salari del 1997, sono finalizzate per espressa previsione della norma stessa a specifici obiettivi e quindi anche a performance. L’altra voce del fondo del salario accessorio spesso utilizzata dagli enti, l’articolo 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, si riferisce a incrementi del fondo correlati a nuovi servizi o processi dell’organizzazione. Come confermato anche dall’ARAN nell’ormai “famoso” parere al Comune di Scandicci[2], tali somme possono essere destinate a tutte le finalità di cui all’articolo 17, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999e non solo alla produttività. È forse solo su tale incremento che l’attenzione delle amministrazione deve essere più elevata. Tutto questo, tra l’altro, sembra essere destinato ad una valutazione provvisoria e temporanea. Infatti l’articolo 19 del d.lgs. 150/2009 è stato totalmente riscritto andando a cancellare definitivamente le fasce del merito e demandando ai contratti nazionali la suddivisione delle somme tra performance organizzativa e performance individuale. Anche per questi motivi l’attesa per il contratto nazionale si fa sempre più interessante.

[1] http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/13-05-2010/circolare-n-72010

[2] https://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2015/06/parere_ARAN-SU-ART.-15-COMMA-5.pdf

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