Incrementi da CCNL e limiti al trattamento accessorio

L’idea che per una volta le cose potessero andare via lisce era solo un ardito desiderio. Sto parlando degli incrementi del nuovo CCNL sul fondo delle risorse decentrate di Euro 83,20 a dipendente presente al 31.12.2015 con effetto sull’esercizio 2019. Ne ho parlato diverse volte anche sul mio sito, da ultimo a questo LINK 

Non sono ancora passati due mesi che ci ritroviamo già tra le mani una Deliberazione della Corte dei conti che dice che tali incrementi stanno nel tetto dell’anno 2016 come previsto dall’art. 23 comma 2.

Lo ha detto la Sezione regionale della Puglia nella Deliberazione n. 99/2018:

l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art. 67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. 

E così, siamo arrivati al surreale. Le parti hanno inserito nel CCNL delle somme che però non si possono utilizzare. Non fosse che sono argomenti seri, mi metterei a ridere.

Spero, davvero, che arrivi del buono senso dalle altre sezioni regionali, che si arrivi alla Sezione Autonomie e che non si faccia altro che richiamare la certificazione positiva delle Sezioni Riunite che aveva affermato:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri “in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Ora, molto banalmente, se la Corte dei conti prende atto e poi certifica POSITIVAMENTE, perchè si deve sempre arrivare al peggio?

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2 pensieri su “Incrementi da CCNL e limiti al trattamento accessorio

  1. DONATO BENEDETTI dice:

    In punta di diritto quanto afferma la Corte dei Conti della Puglia : “…In conclusione, riassumendo in estrema sintesi, l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. La richiesta di parere risulta, invece, oggettivamente non ammissibile per gli aspetti relativi all’applicazione di istituti contrattuali di carattere economico…” è ineccepibile. Il “testimone” passa ora ai Dirigenti che dovranno adottare la determina di approvazione del “fondo” 2018. Da questo punto di vista il rischio non remoto di incorrere in danno erariale c’è, almeno per gli Enti della Regione Puglia, ma a questo punto il principio è di carattere generale e dovrebbe applicarsi anche ai CCNL di altri comparti. La RGS come terrà conto di questo parere nel valutare la corretta compilazione della tabella 15 del Conto Annuale in relazione al limite ex art. 23 – 2° comma – ?. C’è da augurarsi che vi sia la solita deliberazione chiarificatrice della Sezione Autonomie, ma verso quale indirizzo interpretativo ?

  2. Pier dice:

    Peccato che alla RGS le dichiarazioni congiunte vanno più che bene; infatti nella tabella 15 del conto annuale c’è l’apposita voce F64G relativa a RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIALE (DICH CONG 14 CCNL 2005 E 1 CCNL 08-09).
    Fin’ora abbiamo rendicontato un fondo in violazione di legge, complice la RGS?

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