Il differenziale delle peo e le limitazioni al fondo

Provo a fare il punto della situazione.

L’articolo 67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.05.2018 ha richiesto alle amministrazioni locali il ricalcolo dei differenziali delle progressioni orizzontali per gli anni 2016, 2017 e 2018 (vedi anche istruzioni al conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato).

Le modalità di calcolo le ho già indicate al seguente link: il calcolo dei differenziali.

La dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL ha indicato specificatamente che tali somme che vanno a incrementare il fondo sono da non considerarsi all’interno del limite dell’anno 2016 come previsto dall’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017.

Successivamente la Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n 99/2018 ha diversamente affermato che nessuna voce può sfuggire al tetto del salario accessorio andando quindi a vanificare anche il valore dei differenziali.

Io penso, che le cose non stiano così in quanto bisogna ribadire con estrema forza che gli incrementi del fondo a causa del maggior costo delle progressioni orizzontali non sono assolutamente una voce di trattamento accessorio. Chi elabora le buste paga lo sa con certezza che tutta l’operazione del calcolo dei differenziali dipende esclusivamente dal fatto che il CCNL ha aumentato il costo degli scalini delle progressioni e, quindi, se in entrata del fondo non fosse indicata la somma corrispondente si avrebbe una ingiusta erosione del fondo stesso. Quello che secondo me è certo e va detto con convinzione, è che il valore del differenziale si riferisce a una voce del trattamento fondamentale e non di certo ad una voce del trattamento accessorio. Già per questo, a mio parere, la questione è chiusa in partenza visto che l’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 contingenta solamente il trattamento accessorio complessivo.

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