Parere Aran su elemento perequativo

Sul sito dell’ARAN sono apparsi i primi chiarimenti sul CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

Il primo parere riguarda l’elemento perequativo e viene così detto:

Sulla base delle previsioni dell’art.66 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.

Proprio per tale caratteristiche:

a) esso non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base;

Su questo sono d’accordissimo. Quindi, quelle tabelle che girano con i valori degli straordinari calcolati anche sull’elemento perequativo non vanno bene…

b) non può neanche essere qualificato come “trattamento economico accessorio”; conseguentemente, si ritiene che non vada sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per malattia.

Su questo, invece, ho qualche dubbio. Se noi leggiamo l’art. 71 comma 1 del d.l. 112/2008 c’è scritto: nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro trattamento accessorio. A mio parere, la norma è scritta in positivo: nei primi dieci giorni corrispondi SOLO IL TRATTAMENTO FONDAMENTALE. Il resto è stato scritto solo per meglio precisare questo concetto. Non si parla mai, infatti, di trattenuta, ma semplicemente si dice: nei primi dieci giorni puoi pagare solo il trattamento fondamentale e come detto poco sopra dall’ARAN l’elemento perequativo NON E’ TRATTAMENTO FONDAMENTALE.

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7 pensieri su “Parere Aran su elemento perequativo

  1. Daniele dice:

    Elemento perequativo è vacanza contrattuale contratto enti locali spetta anche alle fondazìoni che applicano contratto enti locali ,na sonok di natura privati ?

  2. Giorgio Marenco dice:

    Buongiorno. la Variazione dell’elemento perequativo rientra nel calcolo del maggior costo delle progressioni che deve essere imputato sul fondo in sede di contrattazione? Grazie

  3. Roberto dice:

    Salve. Con il parere n. 261 dell’11 gennaio 2019, l’Aran ha sostanzialemente cancellato il contributo economico perequativo per i lavoratori che raggiungono la massima scala delle categorie professionali A, B, C, D.
    Tale parere mi risulta essere stato contestato dalle associazioni di categoria. Ad oggi ci sono novità in tal senso?

  4. Giuseppe Casiello dice:

    Per il contratto enti locali 2019/2021 è stato introdotto l’elemento perequativo; vorrei sapere se spetta a chiunque sia andato in pensione il primo o il secondo o il terzo anno del triennio o solo a chi è rimasto in servizio. Grazie e saluti cordialissimi.

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