Torno sulla vicenda e riassumo sinteticamente lo stato delle cose ad oggi.
- Il CCNL 21.05.2018 all’art. 67 comma 1 afferma che nell’importo unico consolidato confluisce tale somma;
- Se gli enti hanno le alte professionalità, il valore viene implicitamente spostato sul bilancio quando vi è la riduzione del fondo per i valori 2017 delle posizioni organizzative;
- Se gli enti hanno sempre stanziato lo “0,20%”, è tutto a posto: essendoci già negli importi del 2004, adesso si consolida. Solo che, mentre prima la somma andava accantonata se non vi erano le alte professionalità, adesso, confluendo nell’unico importo consolidato, è a libero utilizzo del fondo;
- Tutte le somme eventualmente accantonate rimangono ancora lì: non si possono spendere;
- Se l’ente non ha mai stanziato lo “0,20%” è il caso più difficile. L’ARAN[1] dice che la somma non può confluire nell’unico importo consolidato a meno che non si ammetta l’errore e quindi si rivedano e rideterminino i fondi degli anni precedenti.
Bene. Riassunto quanto finora affermato, arriviamo alla soluzione per l’ultimo caso: si calcola lo “0,20%”, si ammette l’errore, e si inserisce nei fondi degli anni precedenti. Da quando? Per me, si può serenamente partire dal 2016, anche perché si tratta di somme non spendibili, quindi di fatto a zero impatto sulla liquidità del fondo. Addirittura, a questo punto, si potrebbe semplicemente alzare il limite del 2016 di tale importo (in sede di costituzione fondo 2018), ma non mi azzardo più di tanto. Con un’avvertenza però: il dato da inserire nel 2016 per lo “0,20%” non è quello calcolato sul monte salari 2001, bensì tale valore meno la percentuale delle riduzioni operate ai sensi dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010 e dell’art. 1 comma 236 della legge 208/2015. D’altronde se ci fosse sempre stato nei nostri fondi, l’importo sarebbe stato decurtato… Pensiamoci.
[1] https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/9239-cfl7.html