La Corte dei conti ancora sui limiti al trattamento accessorio

Se tutti avessimo opinioni chiare, non esisterebbe conversazione.
(Benjamin Disraeli)

Prendo spunto da questo aforisma, per conversare su quanto recentemente affermato dalla Corte dei conti Sezioni Riunite sull’esame del DDL detto “Concretezza” nel quale vi è una norma che dice chiaramente che le somme dei rinnovi contrattuali stanno fuori dal limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Solo che la Corte dei conti sembra non pensarla così. Detta in altre parole: non è basta la Deliberazione n. 19/2018 della Corte dei conti Sezione Autonomie per chiudere la vicenda laddove aveva affermato che i differenziali delle peo e gli 83.20 a persona a decorrere dal 2019 stavano fuori dal tetto del 2016.

Di seguito trovate, in nero, le osservazioni della Corte alla norma di legge. In rosso, invece, le mie osservazioni.

Dice la Corte: L’articolo 3 (del DDL CONCRETEZZA) contiene norme di interpretazione autentica della disciplina in materia di limiti alla crescita dei fondi unici per l’erogazione del trattamento accessorio ai dipendenti, nel senso di escludere gli incrementi previsti in sede di contrattazione nazionale, a valere sulle risorse stanziate nella legge di bilancio per i rinnovi, nonché di quelle relative alle ipotesi di assunzioni in deroga.

Bene. Bella cosa.

Dice la Corte: Si tratta di un intervento quanto mai opportuno.

Certo. Nel frattempo ci hanno già speso tempo e denaro le Sezioni regionali della Corte dei conti e la Sezione Autonomie che nella deliberazione n. 19/2018 ha già affermato che tali somme stanno fuori dal limite.

Dice la Corte: La Corte, nel certificare le ipotesi di accordo collettivo per la tornata contrattuale 2017/2019 all’interno delle quali era prevista una clausola finale sottoscritta dalle parti in tal senso, rammentava come sarebbe stato comunque necessario un chiarimento da parte del legislatore.

Ed eccolo qua.

Dice la Corte: La rigida interpretazione della normativa infatti potrebbe comportare, in sede di attuazione degli accordi, la perdita di risorse stanziate in sede legislativa con la conseguenza di orientare le scelte negoziali nel senso di far confluire sulle componenti stipendiali il totale delle disponibilità.

Inizio a perdermi. Intanto, le risorse non sono stanziate in sede legislativa, ma in sede contrattuale. Forse, però, si fa riferimento al più generale stanziamento nei conti della finanza pubblica. Ok, ci sta. 

Quindi, ci stanno dicendo che se quegli incrementi del fondo fossero nei limiti, le parti avrebbero potuto mettere tutto sugli stipendi fondamentali e non lasciare nulla sull’accessorio. Ammetto che anch’io, se fosse stato così, non avrei previsto incrementi al fondo, ma tutto sul tabellare. Perchè buttare via soldi già previsti nel bilancio dello Stato se poi non avrei potuto spenderli?

Dice la Corte: Il giudizio positivo espresso dalla Corte vale ovviamente se in sede di contrattazione venga previsto un effettivo vincolo di destinare le risorse a fronte di incrementi della produttività individuale e collettiva e non già di distribuire le stesse in misura proporzionale sulla base della sola presenza in servizio a tutto il personale interessato.

Prego?!

Cioè, ci stanno dicendo che c’è la possibilità di distribuire le risorse in modo proporzionale in base alla presenza in servizio? Non lo sapevo, mi era sfuggito. Anni e anni di conquiste, di riforme, di modifiche, di legge Brunetta, Madia e chi ne ha più ne metta e adesso salta fuori che gli enti distribuiscono le risorse in misura proporzionale a pioggia senza valutazione? Bellissimo. Mi era sfuggito.

Dice la Corte: Con riferimento alle assunzioni in deroga occorre, peraltro, precisare che l’esclusione dal limite di crescita dei fondi unici opera esclusivamente allorché in sede legislativa vengano coperti per intero i costi delle nuove immissioni di personale e non già, come avvenuto in materia di stabilizzazione, ove la quantificazione faccia riferimento esclusivamente al trattamento fondamentale rinviando alle disponibilità già presenti nei fondi per la corresponsione dei trattamenti accessori.

Ogni volta che leggo questa frase, mi blocco a metà. Riparto, rileggo, mi blocco. Non capisco. Mi pare che ci sia scritto che la legge dovrebbe prevedere la copertura dei soli costi dei trattamenti fondamentali dei neo assunti. Poi, però, mi pare anche di capire che quindi l’accessorio deve trovare copertura già nel fondo. Ma allora a cosa serve la deroga? Niente, io non capisco. Qualcuno mi spiega?

Vi lascio il documento: potete scaricarlo QUA. Se vi viene in mente un suggerimento per capirne di più, mi scrivete?

Dacci oggi la nostra opinione quotidiana. E perdonaci quella di ieri.
(Charles Du Bois)

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Un pensiero su “La Corte dei conti ancora sui limiti al trattamento accessorio

  1. Cosimo Argentieri dice:

    Distribuzione delle risorse: non si deve pagare a pioggia. Ma in base alla presenza effettiva e in servizio del dipendente

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