Da quando le nuove regole sul trattamento accessorio?

Avete già fatto il ricalcolo del fondo del trattamento accessorio dopo le novità del decreto “crescita”? Sieti riusciti a capire la disposizione contenuta nell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019?

Spero che la risposta, almeno alla prima domanda, sia “no”. In effetti, secondo me, non c’è fretta. Per prima cosa il decreto deve essere convertito in legge e sappiamo bene quanto sia ormai abitudine modificare sostanzialmente i testi delle disposizioni rispetto alla prima stesura uscita dal Consiglio dei ministri.

In secondo luogo, a me pare che la questione del trattamento accessorio sia strettamente correlata alla prima parte della norma, cioè quella che prevede che i nuovi meccanismi che si attiveranno per verificare le capacità assunzionali degli enti locali decorreranno dalla data stabilita in un decreto da adottare entro sessanta giorni (:-)) dall’entrata in vigore delle disposizioni. Infatti, la previsione del nuovo calcolo per quantificare il limite al trattamento accessorio, è scritta tutta di fila, senza neppure andare a capo, come fosse una conseguenza della prima parte che analizza i limiti sulle assunzioni. Tra l’altro, tale regola è prevista anche al comma 1, quello per le regioni. Se fosse stata immediatamente operativa non sarebbe stato più corretto prevedere un comma apposito di modifica/integrazione dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017? Scritta così, tutto fa pensare quindi che il tutto sia correlato e si dovrà attendere pertanto la data indicata dal decreto attuativo.

Ci sono poi un po’ di problemi applicativi della disposizione. Pensiamo solo che vi è scritto all’interno del testo che è riferita solo ai comuni. Pensiamo anche che non si capisce se integra o sostituisce il tetto dell’anno 2016. Oppure, pensiamo che siccome il parametro è riferito ai dipendenti che si assumono o cessano, solo a fine anno gli enti sapranno il saldo su cui calcolare l’eventuale quota media-procapite ad incremento del limite. Tanti misteri, insomma, per i quali speriamo si troverà una prima soluzione in sede di conversione e poi successivamente nel decreto di specificazione dopo il passaggio in Conferenza Unificata.

 

ART. 33 COMMA 2 DEL D.L. 34/2019

A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1[1], i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la Spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

[1] Le finalità del comma 1 sono: “consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

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