Facciamo ancora due parole sull’utilizzo delle graduatorie dopo le novità della legge di bilancio del 2019. La regola generale è abbastanza semplice: si potranno utilizzare solo per i posti messi a concorso. I riflessi operativi sono tantissimi, primo fra tutti la possibilità di scorrimento anche da parte di altre amministrazioni. A mio parere, non c’è dubbio, che per le graduatorie di concorsi banditi dopo il 2019 non vi sia alcuno spazio per ritenere possibile tale azione. E così ha confermato, giustamente, la Corte dei conti della Sardegna nella Deliberazione 36/2019.
Rimane, poi, l’altra questione: se (almeno) si possono utilizzare le graduatorie di altri enti approvate dal 2010 al 2018. Io ritengo di sì, ma credo che il dibattito andrà avanti ancora per molto tempo, fino ad una possibile pronuncia della sezione Autonomie della Corte dei conti. A mio parere tali graduatorie, essendo state approvate nei fatti in un contesto normativo che prevedeva lo scorrimento anche da parte di altri enti, continuano a “funzionare” come prima; diversamente le proroghe disposte dal legislatore avrebbero davvero poco senso.
HO SUPERATO UN CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO PER CATEGORIE PROTETTE CAT B, COIADIUTORE AMMINISTRATIVO, POSIZIONANDOMI AL 4 POSTO IN GRADUATORIA. VISTO CHE I POSTI ERANO SOLTANTO DUE, AD OGGI SONO SENZA LAVORO, E CONSIDERATO CHE LO STATO HA DECISO DE PENALIZZARE GLI IDONEI E PIU’ FRESCHI E PREPARATI 2019, (LE MATERIE D’ESAME SPAZIANO SU TUTTO PERSINO SULLA COMPOSIZIONE DI UN BILANCIO, APPALTI ECC), MI CHIEDO SE QUANTOMENO GLI ENTI LOCALI POSSANO ATTINGERE DALLA LISTE IDONEI DI ALTRO COMUNE PER LAVORI A TEMPO DETERMINATO.
LA PREGO DI RISPONDERE. GRAZIE