Milleproroghe: la sintesi della sintesi

In punti la sintesi delle novità contenute nella conversione del Decreto Milleproroghe.

1. Stabilizzazioni: Fino al 31.12.2021 e requisito dei tre anni al 31.12.2020.

2. Progressioni verticali: per il triennio 2020/2022 e per un posto massimo del 30% di quelli previsti come nuove assunzioni di ciascuna categoria.

3. DPCM: per chi si trova nella fascia intermedia va rispettato il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del Fcde dell’ultimo rendiconto approvato.

4. Scorrimento Graduatorie: si può derogare dall’art. 91 comma 4 del Tuel che prevede che non si possano utilizzare graduatorie per posti creati o trasformati successivamente all’indizione del concorso.

5. Commissioni concorso: abrogazione del comma 12 dell’art. 3 della legge 56/2019 e previsione che tutti gli incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

6. Durata incarichi art. 90 del TUEL: la durata può essere superiore ai 36 mesi classici del tempo determinato.

7. Mobilità: gli avvisi vanno pubblicati anche sul portale della Funzione Pubblica e sono salve le procedure assunzionali del passato realizzate senza avviso di mobilità.

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18 pensieri su “Milleproroghe: la sintesi della sintesi

  1. Fiorella Palmieri dice:

    Salve, in merito alla previsione espressa del limite temporale dei contratti stipulati ex art. 90 TUEL – legati al mandato dell’organo politico – non pensa che non sia stato comunque affrontato il problema della reiterazione, a favore di uno stesso lavoratore, del contratto ex art. 90 a seguito di rielezione degli stessi organi politici? Mi pare, infatti, che siano proprio queste le situazioni che creano “precarietà” nel rapporto di lavoro e che il Legislatore continua a non voler definire (penso anche all’esclusione dalle procedure di stabilizzazione dei lavoratori assunti ex art. 90). Grazie

  2. Vittorio dice:

    Riguardo la stabilizzazione degli art 90. , è stata inviata una proposta di legge per i lavoratori che hanno prestato servizio per più di 36 mesi (anche non continuativi) presso lo stesso Ente.
    All’On.le
    Ministro del Lavoro
    Nunzia Catalfo
    via Veneto, 56
    00187 Roma
    Agli On.li Presidenti della
    Commissione Lavoro
    Senato della Repubblica
    On.le Susy Matrisciano
    Camera dei deputati
    On.le Andrea Giaccono
    SEDE
    ( per conoscenza) ai gruppi parlamentari
    Ai sig.ri senatori
    Ai sig.ri onorevoli
    Ai presidenti di regione
    Ai consiglieri regionali
    Ai presidenti di provincia

    Trasmissione a mezzo email:
    segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it;
    mariassunta.matrisciano@senato.it;
    giaccone¬_a@camera.it.

    Oggetto: proposta di disegno di legge per la conversione a tempo indeterminato a causa della emergenza sanitaria dei contratti a tempo determinato ex art. 90 d. lgvo. N. 267/2000.

    Onorevole Ministro,
    Onorevoli Presidenti,
    Onorevoli Senatori e Deputati del Commissioni Lavoro del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
    essendo stato richiesto da alcuni dipendenti a tempo determinato, ex art. 90 d. lgvo. N. 267/2000, di vari Enti , di formulare un parere sulla possibilità di conversione a tempo indeterminato del loro rapporto di lavoro, ho potuto verificare una situazione di eccezionale anomalia, che richiede un intervento legislativo diretto a sanare questa grave situazione di disagio organizzativo degli enti locali ed incertezza professionale, sociale e familiare di un elevato numero di lavoratori a termine degli Enti locali, in una situazione fortemente aggravata dalla nota situazione di emergenza sanitaria. Infatti, in base all’attuale univoco orientamento giurisprudenziale un lavoratore pubblico a tempo determinato, ancorchè abbia superato il termine triennale d’impiego, ha diritto, diversamente da un lavoratore privato, al risarcimento del danno, ma non anche alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    Al riguardo la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che “ripetuto è quindi il principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall’art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto non è stato modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a tempo determinato; ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest’ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti. 6. AI contorno di questi due principi – per cui da una parte la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori a termine, ad opera delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni e d’altra parte il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (art. 36, comma 5, cit.) stanno varie norme che segnano il contesto in cui questi principi operano e che recano prescrizioni di vario tipo dirette a presidiare l’esatta osservanza delle disposizioni in materia di contratto a termine nelle pubbliche amministrazioni” (Cass., S.U., n. 5072/2016).
    Peraltro, le stesse Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ricordano che l’art. 97 Cost., che costituisce la base normativa di tali principi, stabilisce che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge o per situazione d’emergenza [511]”.

    Risulta, allora, evidente come ci siano serie e fondate ragioni che impongono un intervento legislativo che preveda la possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato, stipulati e prorogati illegittimamente dagli Enti locali per periodi superiori a tre anni, in contratti a tempo indeterminato.

    Tali ragioni possono essere così sinteticamente riportate:

    a) una straordinaria ed eccezionale situazione di emergenza sanitaria che di per sé giustifica già, ai sensi del citato art. 97, comma 4, Cost, essendo questo un caso eccezionale che giustifica l’accesso ala P.A. anche senza concordo;

    b) la necessità di non disperdere la professionalità acquisita dai lavoratori impiegati già da più di tre anni nella P.A.;

    c) il sicuro risparmio di spesa, per il bilancio dello Stato, che la trasformazione a tempo indeterminato comporterebbe, eliminando il diritto al risarcimento del danno a cui hanno diritto i lavoratori a termine ultratriennali in base all’attuale orientamento giurisprudenziale.

    Per questi motivi deve ritenersi meritevole di accoglimento con urgente approvazione la seguente proposta di legge:

    “Articolo 1.- I contratti a tempo determinato dei lavoratori alle dipendenze degli Enti locali assunti ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la stessa qualifica ed inquadramento contrattuale posseduti al momento della entrata in vigore della presente legge, su domanda degli interessati, da presentarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge alle Amministrazioni di appartenenza, a condizione della sussistenza dei seguenti requisiti: a) aver prestato servizio per oltre tre anni in base a contratto a tempo determinato od a sua proroga o successione di plurimi contratti a termine che superano il triennio anche non continuativamente; b) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi; c) aver prestato servizio durante l’emergenza sanitaria per Covid 19”.
    Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e per un eventuale incontro che codeste Autorità vorranno concedere al sottoscritto, anche in rappresentanza dei numerosi lavoratori interessati, si porgono distinti saluti.

    Roma, 27 luglio 2020
    Avv. Emilio Manganiello

  3. Paolo dice:

    Salve, volevo sapere se si hanno novità per il decreto di stabilizzazione degli art.90?
    A tal riguardo c’è molto “fermento” sull’argomento,
    Cordialmente

  4. Antonio dice:

    Salve, credo che potrebbe essere una soluzione interessante fare gruppo e portare avanti questa proposta. Ritengo opportuno coinvolgere i Sindaci e l’Anci. Con il loro sostegno si potrebbe ottenere questo risultato importante.

  5. vittorio dice:

    Buongiorno, per quanto riguarda la stabilizzazione degli art 90, qualcosa si muove……A tal riguardo voglio evidenziare la nota dell’Unione Europea dove si esorta la P.A ad affrontare il problema delle stabilizzazioni di tutti i precari (compresi gli art.90). Mi preme ricordare che la proposta di legge redatta dall’ Avv.to Emilio Manganiello, esperto di diritto del lavoro, inviata in data 23 Giugno agli uffici della camera,senato, Upi e Anci ha avuto la forza di aprire una serie di considerazioni, per una problematica che, purtroppo, tocca molti di noi. Personalmente io sono precario( art.90) da quasi 5 anni, e nonostante il piano del fabbisogno del personale del mio Ente, prevedesse l’assunzione, tramite concorso, di varie figure professionali, nulla è stato fatto. Pertanto sto “valutando” un’azione legale ,in quanto la legge prevede che “a seguito di una straordinaria ed eccezionale situazione di emergenza sanitaria , ai sensi dell’art. 97, comma 4, Cost, l’accesso alla P.A. può avvenire anche senza concorso a patto che il lavoratore debba avere maturato entro il 31 dicembre 2020 tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni. e devono risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati”.
    Lascio i miei recapiti per eventuali confronti o scambi d’informazione sulla questioni in oggetto, e mi rendo disponibile fin da ora per un’azione legale forte, volta alla definizione di una problematica, che viene ignorata da gran parte della nostra classe politica.
    Cordialmente
    Dott. Vittorio Ciriello
    v.ciriello@provincia.latina.it – 0773401211
    ciriellomanager@libero.it

  6. Paolo dice:

    Salve,
    io penso che per la stabilizzazione degli art.90 il parere dell’Unione Europea sia stato abbastanza chiaro. Se si hanno 3 anni di lavoro presso un Ente, si può richiedere la stabilizzazione(compresi gli art.90 che sono lavoratori a tutti gli effetti).

  7. Domenico dice:

    Cari Lavoratori, nel valutare la vostra richiesta di azione giudiziaria per la conversione del rapporto a tempo indeterminato, potrebbe essere utile, al fine di rafforzare la successiva ed eventuale azione giudiziaria, una richiesta stragiudiziale alle Regioni ,Province e Comuni di procedere alla stabilizzazione.

  8. Fabio D. dice:

    Buongiorno ho appreso che i lavoratori della Sanità con tre anni di lavoro non continuativo sono stati stabilizzati, quelli del Ministero della Giustizia lo saranno a breve (in base al “Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unita’ di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta. GU n.96 del 11-12-2020”)….mentre per gli Enti Locali tutto tace….attendiamo…

  9. Salvatore dice:

    Si possono avere gli estremi della nota dell’Unione europea per la stabilizzazione di tutti i precari….compresi art. 90.

  10. Giacomo Petrelli dice:

    Io sono un art. 90 da 12 anni, non c’è verso di farmi stabilizzare, vorrei unirmi alla vostra battaglia, per qualsiasi collaborazione contattatemi pure.
    Giacomo

  11. Giacomo Petrelli dice:

    una domanda, io da 12 anni assunto con contratto art.90 segreteria particolare del sindaco, credete che posso rientrare nella stabilizzazione??

  12. Vittorio dice:

    Salve, volevo dirvi che il processo di stabilizzazione degli art 90 è complesso ma non impossibile, è normale che se si rimane “fermi” ad aspettare notizie, difficilmente si riuscirà a raggiungere qualcosa. Detto questo se ci unissimo in un unico contenzioso, o ricorso, sarebbe molto più facile avere “giustizia”. A tal riguardo evidenzio che in data 03.08.2020 è stata già trasmessa una nota all’UPI NAZIONALE,ai PRESIDENTI DI REGIONE, all’ANCI, a firma del Giudice- Avv.to Emilio Manganiello, esperto in diritto del lavoro, per cercare di “sbloccare” una questione molto importante è tanto delicata, anche perchè seguendo la norma attuale, gli art.90 che hanno effettuato più di 3 anni presso la stessa Amm.ne o Ente hanno diritto ad un risarcimento da parte dell’ Amm.ne competente (basta vedere le varie sentenze che sono On Line). Rimango in attesa di altre valutazioni dai gentili colleghi,
    Cordialmente
    dott. Vittorio Ciriello
    Provincia di Latina
    328.8346309

  13. Stefano dice:

    In merito alla Vostra discussione evidenzio la nota della Corte di Giustizia Europea sulla situazione dei precari nelle P.A italiane.
    “Il decreto mille proroghe stabilisce la riapertura dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Entro la fine dell’anno 2021 le amministrazioni pubbliche dovranno procedere a stabilizzare i lavoratori precari dipendenti da quelle amministrazioni che hanno ancora un contratto a tempo determinato.
    I contratti di lavoro a tempo determinato non possono più essere reiterati per le stesse mansioni e per gli stessi soggetti. È stata la Corte di Giustizia Europea che ha disposto questa norma e che ha imposto al Governo di affrontare la questione dei precari
    Attraverso il mille proroghe il Governo allunga i termini per la stabilizzazione a tutto il 2021, dal momento che non tutte le amministrazioni pubbliche hanno approvato i loro piani di stabilizzazione per l’assorbimento di tutto il personale precario a tempo determinato.
    Questo vale per Comuni ed Enti Pubblici e Locali, LSU, Amministrazioni Militari per i volontari VFP1 e VFP4, personale MIUR ATA e docenti, Personale Anpal e Personale del Ministero della Giustizia e Salute.
    Oltre ad avere allungato i termini per la stabilizzazione a tutto il 2021, il decreto ha anche ristabilito i requisiti per poter entrare nei piani di stabilizzazione.
    La prima delle tre condizioni è che il lavoratore precario deve avere maturato entro il 31 dicembre 2020 tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.
    I lavoratori devono risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.”
    Inoltre,La reiterazione del contratto a tempo determinato con le stesse mansione svolte espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione.”
    A tal riguardo penso che chiunque dei lavoratori con contratto a tempo determinato che non sia ancora stato inserito in un piano di stabilizzazione della propria amministrazione pubblica dalla quale dipende può fare ricorso per ottenere il posto di lavoro a tempo determinato e per il risarcito del danno.
    Buona giornata
    Stefano (art. 90 di una Provincia del Piemonte)

  14. SALVATORE dice:

    Hai ragione stefano…il problema è che se non cambiano la legge Madia , dove dice chiaramente che sono esclusi dalla stabilizzazione gli art. 90.. la stabilizzazione per noi art. 90 non ci sarà mai …Vero?

  15. Vittorio dice:

    “Si amplia anche la platea dei precari della pubblica amministrazione coinvolti dalle procedure di stabilizzazione: avranno un anno in più (fino al 31 dicembre 2021) per maturare i tre anni di servizio necessari a concorrere per l’assunzione a tempo indeterminato”.
    Pare inoltre che l’amministrazione che bandisce concorsi deve, necessariamente , riservare la metà dei posti al personale che abbia maturato 36 mesi non continuativi nella stessa Amministrazione, con contratto di lavoro subordinato( quello degli art 90. lo è !)
    A tal riguardo vi mando il link del concorso di Valmontone che già ha emesso un bando con queste caratteristiche.
    https://onlinepa.info/index.php?page=moduli&mod=6&ente=176&node=105

  16. Lino dice:

    Scusate, ma nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubblica amministrazione, che viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere maturato il requisito minimo dei tre anni di contratto (anche non continuativi, negli ultimi otto anni) presso l’amministrazione che procede all’assunzione diretta o che bandisce procedure concorsuali riservate rientrano anche gli art 90 ?

  17. Vittorio Ciriello dice:

    Stabilizzazione mediante concorso con posti riservati: art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017

    Altra modalità per la stabilizzazione dei precari, si ha quando l’Amministrazione, previa verifica del piano triennale di fabbisogno del personale, bandisce un concorso pubblico, che deve essere riservato fino al massimo del 50% dei posti messi a bando, al personale precario in possesso dei seguenti requisiti:

    essere titolare, successivamente all’entrata in vigore della L. 124/2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
    aver maturato entro il 31 dicembre del 2021, almeno 3 anni di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni, alle dipendenze dell’amministrazione che assume.

    Stabilizzazione dei dipendenti pubblici mediante concorso riservato: requisiti
    Nel caso dell’assunzione mediante concorso riservato, il candidato deve avere un contratto flessibile in corso presso l’Amministrazione che indice il concorso.

    Che differenza esiste tra il contratto a termine necessario per l’assunzione diretta ed il contratto flessibile previsto per il concorso riservato? In ambito giuridico, la nozione di contratto flessibile è più ampia di quella di contratto a termine. Sono considerati contratti flessibili infatti anche quelli part time (verticale od orizzontale) così come, si ritiene, anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.). Restano invece esclusi dalla nozione di contratto flessibile, i contratti di somministrazione, cioè quelli stipulati tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione che a sua volta stipula un contratto di fornitura di manodopera all’Amministrazione.

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