Adeguamento del limite nel 2020: per la Corte dei conti il calcolo è (giustamente) unico!

L’adeguamento del limite del trattamento accessorio nel 2020 va fatto sommando i valori del fondo dei dipendenti e dello stanziamento delle posizioni organizzative. È quindi sbagliato tenere separati i due aggregati.

Sono giunte le chiarissime e (per me) giustissime conclusioni della Corte dei conti. I magistrati della Lombardia, con la deliberazione n. 95/2020 non hanno che potuto prendere atto del fatto che:

  • sia dal punto di vista letterale
  • sia dal punto di vista logico-sistematico

l’obbligo di adeguamento del limite dell’anno 2016 in base al numero dei dipendenti assunti dopo il DM Assunzioni del 17 marzo scorso, non può che essere riferito ad un unico aggregato, cioè dalla somma tra il fondo del 2018 e lo stanziamento delle PO, suddiviso poi per il totale dei dipendenti al 31.12.2018.

La posizione della Corte dei conti corrisponde, quindi, a quella che ho sempre esposto sul mio sito. Aggiungo, altresì, che per determinare la quota proporzionale per “aggiustare” al rialzo il limite è necessario prendere esclusivamente le voci che nel tempo sono state ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Da ultimo, ricordo, che la norma non impone di aumentare il fondo o lo stanziamento delle posizioni organizzative, ma impone di adeguare il limite del 2016.

La deliberazione della Corte dei conti si può scaricare cliccando QUI:

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