In materia di validità e utilizzo delle graduatorie è stata diffusa la Deliberazione n. 85/2020 della Corte dei Conti della Sardegna. I magistrati affrontano diversi argomenti, ma sicuramente quello più rilevante riguarda la durata della validità delle graduatorie. Infatti, con la legge di bilancio 2020 è stata prevista la modifica all’art. 35 del d.lgs. 165/2001 che ha portato la durata a due anni anziché nei precedenti tre. Nel d.lgs. 267/2000, però, l’art. 91 non è stato modificato e vi è ancora prevista una scadenza triennale. Quindi, per gli enti locali, qual è la durata delle graduatorie?
La Corte della Sardegna ha risposto che rimane la validità prevista del Tuel e quindi di tre anni in quanto norma speciale. Su tale conclusione, come avevo già sostenuto ad inizio anno, non sono d’accordo per diversi motivi. Il più evidente è il fatto che l’art. 88 del medesimo Tuel richiama l’obbligo di rispettare le regole del Testo unico del pubblico impiego, ora il d.lgs. 165/2001. Quindi, a mio parere, la durata della validità delle graduatorie per gli enti locali è di due anni come per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
Ritengo corretta l’interpretazione della Corte dei Conti Sardegna. L’art 88 del Tuel nulla ha a che vedere con l’art 91 (che si riferisce alle assunzioni) in quanto l’art 88 riguarda la parte relativa all’ordinamento degli uffici e del personale e non al tema delle assunzioni. Sono due temi diversi. Ne deriva che l’art 88 Tuel richiama l’obbligo di rispettare le regole del Tupi non in toto, ma nella parte riferita all’organizzazione degli uffici e del personale (come appunto intitolato) ma non in tema di assunzioni, di cui invece è artefice l’art 91 (che non può ritenersi abrogato) il quale afferma che per gli enti locali, la durata delle graduatorie è triennale. Qualora l’art 91 non avesse riportata una durata, allora nel silenzio della norma speciale si fa riferimento a quella generale, e nel caso di specie alla durata biennale, ma dal momento che le norme vanno lette in modo complessivo, non possiamo considerare ciò che dice l’art 88 e negare quello che dice l’art 91 visto la sua vigenza, a maggior ragione che la normativa del Tuel ha carattere speciale, sottolineando che ” Per gli enti locali…”