La mobilità obbligatoria rimane a 45 giorni

Ho visto che permane qualche dubbio sulla durata della procedura di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001 dopo le novità del Decreto Rilancio.

Riporto di seguito una domanda-risposta che abbiamo affrontato sull’argomento.

DOMANDA

Dobbiamo procedere, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, all’invio della richiesta ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 per cui le procedure, ai sensi del Decreto Rilancio sono ridotte, se non sbaglio, a quindici  giorni. La domanda che ci poniamo è questa, decorsi i 15 giorni dall’invio della richiesta, l’ente è tenuto ad avviare le procedure per la mobilità volontaria o è soltanto una facoltà, visto che la c.d. legge concretezza, permette per il triennio 2019/2021 di bypassare detta procedura preliminare e di passare quindi direttamente alla richiesta di graduatorie?

RISPOSTA

Per il triennio 2019/2020/2021 permane la possibilità di derogare alla procedura di cui all’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001 relativa alla mobilità volontaria.

Per quanto attiene agli artt. 247-248 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 la norma fa riferimento ai concorsi gestiti dalla Commissione RIPAM. Tra queste disposizioni si trova anche quella che porta a 15 giorni la durata della cosiddetta mobilità obbligatoria. Per capire se si applica anche agli enti locali bisogna però verificare cosa dice il successivo articolo.

L’articolo 249, in forma più generale e comunque fino al 31.12.2020, consente alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 l’applicazione in via discrezionale dei principi e dei criteri direttivi contenuti nei precedenti due articoli riguardanti i seguenti ambiti:

– lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell’articolo 248 (“a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247.”);

– le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247 (“La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.”);

– le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247 (“4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. 5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.”).

Come è possibile notare, il legislatore non richiama tra le norme applicabili quella di 15 giorni per la mobilità obbligatoria. In assenza di diversi orientamenti in materia, si suggerisce per ora di attendere i 45 giorni previsti dall’art. 34-bis citato.

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