Progressioni orizzontali: le ultime considerazioni dell’ARAN

Durante queste settimane l’ARAN ha rilasciato diversi pareri in merito alle progressioni all’interno alla categoria. Segnalo di seguito quelli più importanti con una brevissima sintesi.

CFL 77 – Serve sempre la valutazione del triennio antecedente alla data dalla stipula del CCI

CFL 103 – La valutazione del triennio è quella utilizzata per la performance individuale

CFL 96 – Il parametro dei percorsi formativi non è esclusivamente il numero di ore valorizzate per attività di formazione

CFL 96 – L’esperienza non è mai mera anzianità di servizio ma servono altri parametri di misurazione

CFL 100 – I 24 mesi di permanenza nella posizione economica precedente non sono contrattabili nè in aumento nè in diminuzione.

Anche alla luce di questi nuovi interventi, propongo un corso di formazione nella forma del webinar per il giorno 5 novembre. Prenderemo in esame tutte queste novità, insieme ad alcune sentenze in materia di progressioni orizzontali. Sarà anche l’occasione per approfondire il funzionamento dei differenziali e come le peo “girano” nel fondo delle risorse decentrate. Importante anche la sezione destinata a individuare i criteri da disciplinare nel CCI e alcune idee di standardizzazione dei punteggi tra le varie aree. Verrà dedicata una parte anche alle progressioni verticali o di carriera.

Trovate tutte le informazioni cliccando QUI

 

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3 pensieri su “Progressioni orizzontali: le ultime considerazioni dell’ARAN

  1. Gianmario dice:

    Buongiorno dott. Bertagna ho recentemente seguito il suo webinar sulle progressioni verticali e orizzontali, nel quale si affermava che la quota limitata per le p.o. è pari al 50% degli aventi diritto. Volevo cortesemente un suo parere circa la sentenza della Corte dei Conti della Toscana 288/2020 nella quale si sostiene che la percentuale non deve eccedere il 35%.
    Grazie per l’attenzione.

  2. Giorgio Casiello dice:

    Buongiorno Dott. Bertagna in merito al calcolo del periodo di 3 anni (riducibile a 2 o estensibile a 4), del personale che è transitato in categoria superiore a seguito di progressione ex art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, senza novazione del rapporto quindi, alla luce del dettato contrattuale, art. 14, comma 2, lettera “a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”, si deve calcolare anche il periodo trascorso in assenza di progressione nella categoria inferiore? Difatti in assenza di novazione gli istituti contrattuali maturati e non fruiti si traslano nella nuova posizione. Grazie

  3. FRANK dice:

    Salve
    il parere ARAN CFC114b sui differenziali stipendiali ed in particolare il riferimento al tempo minimo di un triennio in cui non si deve aver fruito di alcuna progressione economica per accedere ai nuovi differenziali stipendiali sembrerebbe distinguere la progressione verticale da quella orizzontale; in particolare soltanto per la progressione orizzontale pare computare nel triennio le progressioni conseguite anche nell’ambito del vecchio sistema di classificazione professionale; per la progressione verticale non si fa riferimento alle progressioni economiche conseguite anche nel vecchio sistema di classificazione professionale. In sostanza il richiamo al vecchio sistema di classificazione professionale riguarderebbe soltanto i neoassunti (area FUNZIONARI EX AREA C) e quelli che con la progressione verticale transitano nella nuova area di classificazione professionale, cioè l’area FUNZIONARI.
    QUESITO: CHI HA CONSEGUITO LA PROGRESSIONE VERTICALE NELL’AREA C1 CONSEGUITA CON DECORRENZA 01.03.2021 CON IL PREVIGENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE PUO’ PARTECIPARE AL BANDO SUI DIFFERENZIALI STIPENDIALI?
    Anticipatamente si ringrazia

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