Durante queste settimane l’ARAN ha rilasciato diversi pareri in merito alle progressioni all’interno alla categoria. Segnalo di seguito quelli più importanti con una brevissima sintesi.
CFL 77 – Serve sempre la valutazione del triennio antecedente alla data dalla stipula del CCI
CFL 103 – La valutazione del triennio è quella utilizzata per la performance individuale
CFL 96 – Il parametro dei percorsi formativi non è esclusivamente il numero di ore valorizzate per attività di formazione
CFL 96 – L’esperienza non è mai mera anzianità di servizio ma servono altri parametri di misurazione
CFL 100 – I 24 mesi di permanenza nella posizione economica precedente non sono contrattabili nè in aumento nè in diminuzione.
Anche alla luce di questi nuovi interventi, propongo un corso di formazione nella forma del webinar per il giorno 5 novembre. Prenderemo in esame tutte queste novità, insieme ad alcune sentenze in materia di progressioni orizzontali. Sarà anche l’occasione per approfondire il funzionamento dei differenziali e come le peo “girano” nel fondo delle risorse decentrate. Importante anche la sezione destinata a individuare i criteri da disciplinare nel CCI e alcune idee di standardizzazione dei punteggi tra le varie aree. Verrà dedicata una parte anche alle progressioni verticali o di carriera.
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Buongiorno dott. Bertagna ho recentemente seguito il suo webinar sulle progressioni verticali e orizzontali, nel quale si affermava che la quota limitata per le p.o. è pari al 50% degli aventi diritto. Volevo cortesemente un suo parere circa la sentenza della Corte dei Conti della Toscana 288/2020 nella quale si sostiene che la percentuale non deve eccedere il 35%.
Grazie per l’attenzione.
Buongiorno Dott. Bertagna in merito al calcolo del periodo di 3 anni (riducibile a 2 o estensibile a 4), del personale che è transitato in categoria superiore a seguito di progressione ex art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, senza novazione del rapporto quindi, alla luce del dettato contrattuale, art. 14, comma 2, lettera “a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”, si deve calcolare anche il periodo trascorso in assenza di progressione nella categoria inferiore? Difatti in assenza di novazione gli istituti contrattuali maturati e non fruiti si traslano nella nuova posizione. Grazie