Posizioni organizzative: incremento oltre al limite attingendo dagli spazi assunzionali

(Aggiornamento al mio commento: Non è possibile utilizzare le capacità assunzionali per incrementare, derogando al limite 2016, il trattamento accessorio per posizioni organizzative di nuova istituzione o per ripesature non correlate al rinnovo contrattuale del 21 maggio 2018. L’indicazione, inevitabile, giunge dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con deliberazione 1/2021/PAR.)

Sulla possibilità di utilizzare gli spazi assunzionali per incrementare il valore delle retribuzioni delle posizioni organizzative e quindi tenere tali importi fuori dal tetto del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, ne ho già parlato QUI

Siccome, però, continuano a pervenirmi quesiti sull’argomento, propongo un’ulteriore sintesi che risponde proprio alla domanda se sia possibile, anche nel 2021, avvalersi di tale possibilità.

Nel rispondere al quesito proposto occorre premettere che la Corte dei conti (cfr. Campania, delibera 97/2020/PAR; Veneto, delibera 104/2020/PAR) ha chiarito che anche nel nuovo regime assunzionale, segnato dal superamento del turn-over e dal principio della sostenibilità finanziaria delle assunzioni, i comuni privi di dirigenza possono utilizzare lo speciale strumento introdotto dall’art. 11-bis, comma 2, del d.l. 135/2018 convertito in legge 12/2019.
Quali siano i contorni per la corretta applicazione di tale speciale previsione era stato ancor prima definito dalla Sezione Lombardia, con deliberazione 210/2019/PAR.

Ciò premesso, va detto che, come emerge anche dalla delibera da ultimo richiamata, si ritiene che l’applicazione della norma sia perseguibile dagli enti, come regola generale, una volta soltanto, e non reiterabile ad incremento.
Il meccanismo previsto dalla fonte legale è strettamente connesso al fatto che gli stessi incarichi di p.o. attribuiti alla data del 21 maggio 2018 (entrata in vigore del nuovo CCNL), per effetto della introduzione contrattuale di importi accresciuti per l’indennità delle posizioni organizzative (la norma richiama espressamente infatti l’art. 15, comma 2 e 3), possono, dopo la tornata contrattuale, “costare di più”.
Si tratta degli stessi incarichi che incrementano di valore per effetto, ad esempio, di un massimale che è salito a 16.000,00 euro annui.
L’operazione, lo si ribadisce, appare esercitabile una volta sola, e solo allo specifico fine di allineare, superando il vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del. dlgs. 75/2017, il valore “teorico” degli incarichi di p.o. – come aggiornato alla luce del nuovo CCNL – e quello “reale”, che può essere negativamente condizionato dal vincolo stesso.

Nel caso specifico, premessa la necessità di rispettare le condizioni di legge, poiché la scelta di rinunciare a capacità assunzionale ai fini di cui sopra sembra essere stata utilizzata solo parzialmente, in quanto all’epoca non si disponeva di turn-over adeguato a completare la scelta, potrebbe venire in soccorso la Corte conti Veneto, che con la delibera 104/2020/PAR, su richiamata, così ragionava:
“Ne consegue che, nel caso in cui l’ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, stabilendo, nel rispetto dell’articolo 15, commi 2 e 3, del citato contratto, un’ indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare tale adeguamento, seguendo le coordinate interpretative sopra delineate. Infatti l’ente, ove, in applicazione della citata “nuova” normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale – c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’esercizio precedente – potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. D.L. 135/2018 convertito con la Legge n. 12/2019.”

Provando ad estendere analogicamente il percorso logico tracciato dalla Sezione Veneto, allora, se l’ente potesse sostenere di non avere, al tempo del primo utilizzo della speciale previsione ex art. 11-bis comma 2, pienamente raggiunto l’obiettivo che la norma prefigura per carenza all’epoca di capacità assunzionale (così sembra di poter desumere dalla lettura del quesito), a condizione che le p.o. siano sempre quelle attribuite al 21 maggio 2018 e che non vi sia altro presupposto se non quanto previsto dalla norma, in qualche modo “integrare” (e portare a termine) quanto all’epoca avviato, utilizzando oggi parte dello spazio assunzionale derivante dall’applicazione del d.m. 17 marzo 2020. L’ipotesi, che l’ente dovrà valutare con estrema prudenza in quanto fondata sull’estensione di un principio, naturalmente non può prescindere dalla sostenibilità di tutto il quadro su rappresentato, nonché delle disposizioni concernenti il nuovo quadro assunzionale.

Colgo l’occasione per presentarvi uno specifico corso di due giornate interamente dedicato alle posizioni organizzative. Trovate tutti gli elementi QUI.

Di seguito il programma:

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