Spesso ci è stato chiesto se gli enti locali possono ancora avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale tramite voucher. Tale prestazione lavorativa non ha nulla a che fare con le prestazioni di lavoro occasionale di cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 riferite alle prestazioni d’opera.
Per chiarire lo stato delle cose, quindi, riporto un articolo apparso su Personale News n. 6/2021.
Per quanto riguarda l’utilizzo di lavoratori tramite attivazione di voucher (anche detto lavoro occasionale o accessorio), la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, peraltro modificato dall’articolo 2-bis del c.d. decreto Dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96) .
Le casistiche per i quali possono essere attivati, da parte di un ente locale, devono rispondere esclusivamente ad esigenze temporanee od eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
Per quanto concerne la misura del compenso, questo è liberamente fissato dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Tali importi, peraltro, rilevano ai fini dei calcoli sulla spesa di personale generale, nonché in riferimento al limite per il lavoro flessibile, di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
Quanto all’attivazione, la gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto – www.inps.it – al seguente servizio: Prestazioni Occasionali. In ogni caso, in merito alle modalità più propriamente tecnico-operative, si rimanda nello specifico alle istruzioni approvate proprio dall’INPS, con le circolari n. 107 del 5 luglio 2017 e n. 103 del 17 ottobre 2018 .
La materia è stata altresì affrontata dalla Corte dei Conti, segnaliamo in particolare la deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG della sezione delle Autonomie e la deliberazione n. 14/2018/PAR della sezione regionale di controllo per il Molise.