Il risparmio dei buoni pasto e il fondo 2021

Come sapete, il comma 870 della legge di bilancio del 2021 prevede che “in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo”.

Su come si calcolano i risparmi si è molto parlato negli scorsi mesi. Sembra che l’orientamento prevalente e che verrà confermato dalla RGS sia quello di quantificare le somme in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario. Non quindi sul valore teorico, quello spettante oppure lo stanziamento iniziale di bilancio, ma quello risultante dall’assestamento.

Ricordo, infine, che tali risparmi devono essere certificati dall’organo di revisione per poter poi essere inserite una tantum tra le risorse variabili del fondo del 2021.

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