All’articolo 3 comma 7-ter del d.l. 80/2021 come risultante da legge di conversione è stato scritto che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque
anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”.
All’interno del blog mi sono giunte diverse domande su come intendo io questa permanenza minima e soprattutto se vale anche in caso di mobilità. In sintesi: l’obbligo di permanenza dei cinque anni si riferisce solo all’assunzione tramite concorso o anche all’assunzione per mobilità?
In attesa di leggere qualche chiarimento ufficiale su queste norme scritte veramente malissimo (in verità, bisognerebbe probabilmente riscrivere totalmente la norma sulla mobilità), mi sento di dire che rispetto alla versione antecedente è stato aggiunto “in caso di prima assegnazione” che a mio parere potrebbe leggersi come “in caso di prima assunzione”. Insomma, il vincolo dei cinque anni il dipendente pubblico sembra averlo la prima volta che entra in un ente locale dall’esterno della p.a. (ovvero, in caso di vittoria di più selezioni pubbliche nel corso della sua vita professionale, ogni volta che entra in un ente locale attraverso un concorso o simili). Cosa che non accade, come noto, con la mobilità.
Dr. Bretagna ho trovato questo articolo e volevo un suo commento in merito.
(…..L’assenso dell’amministrazione è richiesto quando:
il dipendente richiedente che risulti vincitore di una procedura di mobilità volontaria indetta da un altro ente occupa una posizione “dichiarata motivatamente infungibile” dal comune cedente ( ma il termine utilizzato dal legislatore è improprio). Quindi, gli enti locali debbono procedere con atto generale, di competenza della giunta municipale, ad individuare al più presto quali sono le posizioni all’interno della propria dotazione organica da dichiarare infungibili ai fini dell’obbligo del nulla osta alla mobilità volontaria, non potendosi procedere caso per caso a denegare i nulla osta o a bloccare passaggi diretti di personale presso altri enti locali sul presupposto dell’infungibilità della posizione lavorativa occupata dal dipendente che richiede il nulla osta o che comunica il trasferimento presso un altro ente locale;
le amministrazioni registrano, a causa della concessione del nulla osta alla mobilità volontaria, una carenza di personale del 5% ( in caso di enti locali fino a 250 dipendenti), del 10% ( in caso di enti locali fino a 500 dipendenti) o del 20% ( per gli enti locali con più di 500 dipendenti). Due notazioni su tale fattispecie. La norma non specifica, come nel caso dei comuni fino a 100 dipendenti, se deve farsi riferimento a tutti i dipendenti o solo a quelli a tempo indeterminato. Inoltre, sulla base della formulazione letterale della norma, la base di calcolo sembra riferita alla consistenza post mobilità dell’intera dotazione organica dell’ente e non, come nell’ipotesi generale, della sola qualifica di appartenenza del personale richiedente il nulla osta;
nel caso di dipendente assunto da meno di tre anni. In realtà, l’operatività di tale previsione per gli enti locali è subordinata all’interpretazione della disposizione di cui al comma 7-ter dell’art. 3 del d.l. 80/2021 nel testo aggiunto dalla legge di conversione nel senso di ritenere che la locuzione “prima assegnazione” sia riferita alla prima assunzione per concorso o per scorrimento di graduatoria anche da altri enti, e non già anche come assunzione per mobilità.
Va, infatti, chiarito -come sopra sinteticamente accennato- che il richiamato comma 7 -ter dispone che “per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni”. La norma sembra ricalcare la disposizione dell’art. 3, comma 5-septies del D.L. 90/2014, introdotta dal D.L. 4 del 2019, secondo la quale “i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni”. Entrambe le disposizioni normative prevedono un periodo di permanenza minima di cinque anni nell’ente locale da parte dei vincitori di concorso o di personale “di prima assegnazione”. Sebbene la formulazione letterale delle norme sia diversa, sembra potersi ritenere la legge n. 113 del 2021 abbia confermato la previgente disciplina, prevedendo un periodo di permanenza minima nell’ente locale per il dipendente che risulti “assegnato” per la prima volta ad un ente del comparto e, quindi, escludendo tale obbligo per quei dipendenti che sono transitati per mobilità volontaria o obbligatoria da altri enti locali. Tale interpretazione, che conferma l’esclusione dell’istituto della mobilità volontaria nei primi cinque anni di servizio, consente di ritenere applicabile anche agli enti locali la previsione di cui al novellato secondo periodo del comma 1 dell’art. 30 del TUPI che prevede l’obbligo del nulla osta alla mobilità nel caso in cui il richiedente sia stato assunto “per mobilità” da meno di tre anni.
In tutte le ipotesi esaminate, non è vietata la mobilità volontaria; ma essa è subordinata al rilascio del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. Il nulla osta è richiesto non per partecipare alle procedure di mobilità volontaria indette dagli enti locali, ma per il trasferimento del dipendente e, quindi, va richiesto solo dopo essere risultati vincitori della procedura selettiva[1].
Una ulteriore restrizione all’operatività della mobilità volontaria è contenuta nel secondo periodo del comma 7 ter citato, in base al quale “in ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”. La norma avrebbe dovuto essere formulata come novella all’art. 30 del TUPI in quanto di fatto si tratta di una ipotesi derogatoria rispetto alla previsione generale del comma 1 della norma generale. Per tutte le pubbliche amministrazioni è prevista, infatti, la possibilità di differire la mobilità ( anche nel caso in cui non è richiesto il nulla osta) fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto. Per gli enti locali, invece, la norma prevede la possibilità di un differimento fino alla data dell’effettiva assunzione del personale che dovrà coprire il posto che si rende vacante con la mobilità o, addirittura, fino a 30 giorni successivi a tale assunzione ove l’amministrazione ritenga necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.
In sintesi. Nei comuni più piccoli ( fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato) non esiste più l’istituto della mobilità in uscita e, a parere di chi scrive, anche in entrata. Per tutti gli altri comuni, la mobilità volontaria è subordinata al previo nulla osta nei casi eccezionali e, comunque, la sua operatività può essere differita fino a 30 giorni successivi all’effettiva assunzione del personale che dovrà sostituire il dipendente che si trasferisce per mobilità. Resta fermo il divieto quinquennale per i neoassunti di trasferirsi in altri enti locali con al mobilità volontaria.
Credo sia come per l’istituto delle ferie: il dipendente che vince un concorso in una p.a. ma già lavora nel pubblico impiego da oltre tre anni ha diritto al massimo delle ferie e non al regime ridotto per tre anni. Così come un dipendente che lavora in un ente locale da oltre dieci anni e vince un concorso in altro ente locale, non gli si applica la norma in questione
buongiorno vorreo sapere se la giurisprudenza avvalora la trsi di Antonio. Grazie
Sono dipendente a tempo indeterminato da circa un anno, in ente locale di area vasta, stabilizzata dopo ben 26 anni di permanenza nello stesso ente di cui gli ultimi 16 anni assunta quale dipendente con contratto a tempo determinato reiterato senza interruzione fino a fine anno scorso quando il contratto venne trasformato a tempo indeterminato, come sopra premesso. Ai fini della richiesta di mobilità volontaria in un altro ente è obbligatorio il nulla osta dell’amministrazione di provenienza? Sono da considerare dipendente di prima assegnazione? Preciso che in tutti questi anni sono stata inquadrata sempre in categoria C.
Ho vinto un concorso e sono diventata dipendente pubblico a tempo indeterminato…dopo 1 anno il comune decide di esternalizzare il servizio…è legale che mi cambino il contratto perdendo lo status di dipendente comunale? Vogliono propinarci il contratto uneba (pessimo) la trovo una grande ingiustizia
Sono un dipendente a tempo indeterminato di un Comune da tre anni, il comune in questione ha più di 500 dipendenti e ne assumerà a breve altri; se viene bandita una mobilità in un altro ente locale di mio interesse e volessi concorrere mi potrebbero negare poi il nulla osta? tra l’altro sono padre di un minore di anni tre e lavoro a 250 km da casa . Grazie.
assunto da pochi mesi nella P.A. a tempo indeterminato in un piccolo Comune, dopo quanto è possibile chiedere il trasferimento in un altro Comune ? Grazie
domanda: è possibile l’interscambio tra D1 amministrativo presso comune (durante periodo di prova) e area3 f1 amministrativo (durante periodo di prova) del ministero dell’interno? (categorie giuridiche e professionali equiparate come da tabella DPCM del 26 giugno 2015, entrambi funzionari amministrativi) mi indicate le fonti normative o regolamentari per un eventuale diniego alla concessione dei due nullaosta dai rispettivi enti?
Grazie
Può un ente (Comune) non concedere la mobilità, quando questa avvicina il dipendente alla propria famiglia?
Grazie.