I compensi accessori dei dipendenti assunti per l’attuazione del PNRR rientra nel “tetto” dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 che impone di non superare il trattamento accessorio complessivo dell’anno 2016?
Per me, la sintesi è la seguente:
– Assunzioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati UE/Stato – art. 1 d.l. 80/2021: L’accessorio riconosciuto ai dipendenti va previsto nel piano finanziario dei progetti e portato ad incremento del fondo come specifica disposizione di legge fuori dal limite in quanto finanziato, in ultima analisi, dall’Unione Europea;
– Assunzioni realizzate nell’ambito dei progetti finanziati da bilancio ente – art. 31-bis del d.l. 152/2021 Non c’è, al momento attuale, deroga esplicita come per tutte le altre esclusioni indicate dalla norma. Al momento attuale, quindi, non sembra possibile escludere dal limite i compensi accessori dei dipendenti assunti.
Si potrebbe sostenere che non ci sia bisogno di una precisa indicazione di deroga da parte del legislatore in quanto, in vigenza dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con un incremento del numero dei dipendenti si aumenterebbe anche il limite del 2016.
Il problema, però, sta nel fatto che, a mio parere, la disposizione del decreto crescita si riferisce esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato come più volte evidenziato dalla Ragioneria Generale dello Stato in diversi pareri e nelle istruzioni al conto annuale dello scorso anno. D’altronde, a ben vedere, l’articolo 33 comma 2 prevede spazi per nuove assunzioni solamente per le tipologie a tempo indeterminato e l’obbligo di incremento del limite del 2016 è previsto nel medesimo comma, tutto d’un fiato. Se il legislatore avesse voluto fare in modo che qualsiasi assunzione permettesse l’adeguamento del limite avrebbe ben potuto fare un comma in più, da applicarsi, appunto, alla generalità dei casi.
Speriamo, quindi, che venga chiarita anche questa importante partita del PNRR.