La verifica del 50% per le progressioni verticali

Qual è il periodo temporale per verificare il rispetto del principio costituzionale del 50% dell’accesso dall’esterno precisato e sottolineato dall’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 nelle procedure delle progressioni verticali? Basta una verifica in sede di programmazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale?

A nostro parere l’orizzonte temporale sulla cui base calcolare il 50% dovrebbe coincidere con quello entro il quale si articola e agisce il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP), ovvero quello triennale.

Gli enti, allora, entro il triennio di programmazione (ad esempio 2022/2024) hanno l’onere di prevedere e svolgere tanto l’una quanto l’altra azione (progressione e procedura pubblica di accesso dall’esterno).

Per cautela e prudenza, riteniamo opportuno che gli enti diano corso ad ambedue le procedure nello stesso stesso anno, per garantire che sopravvenienze ulteriori, modifiche di legge, mancato rispetto di vincoli assunzionali, non comportino il mancato rispetto della quota destinata all’accesso dall’esterno. Inoltre, i concorsi svolti negli anni precedenti e quindi previsti dai piani dei fabbisogni precedenti non sono utili ai fini del calcolo della riserva da prevedere per progressioni verticali pianificate (nel PTFP) e svolte successivamente.

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