Più volte ho affrontato la questione dei “cinque anni” ai fini della mobilità. Da sempre mi è parso chiaro che si trattasse di un “vincolo” introdotto a favore del datore di lavoro e che nulla vietasse a questo di concedere ugualmente il nulla osta al dipendente richiedente.
Soprattutto dopo le novità del d.l. 80/2021, inoltre, è evidente che si tratta di uno dei tre criteri che devono utilizzare gli enti sopra i 100 dipendenti per valutare o meno il consenso all’uscita del lavoratore. Per gli enti locali sotto i 100 dipendenti, invece, il nulla osta è sempre necessario.
La situazione l’ho riassunta QUI
Oggi mi preme evidenziare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto tale lettura corretta nel parere 103321/2022 come riportato da questo articolo.
Buonasera dottor Bertagna. Non riesco a reperire il rete il link al parere 103321/2022 di cui sopra. Se non le chiedo troppo, potrebbe indicarmi l’indiriZzo a cui scaricarlo? Grazie mille e buona serata
Buongiorno Dott. Bertagna.
Con la presente ci terrei a porle un quesito in tema di mobilità dato che nello specifico il d.l. 80/2021 non è molto chiaro.
Nello specifico il dubbio sta nel definire la decorrenza della “prima assegnazione”.
Io, ad esempio ho vinto il concorso da c1 nel mio ente locale nel 2020 e successivamente ho vinto, sempre nello stesso ente il concorso da D1. Sto valuntando per il mio futuro lavorativo di richiedere la mobilità verso altro ente, una volta decorsi i 5 anni di permanenza minima nel mio ente di prima assegnazione. Da quando dovrò far decorrere il coteggio dei 5 anni ? Vale la prima assegnazine da c1 (febbraio 2020) anche se chiederò una mobilità da d1 o vale la prima assegnazione come d1 (giugno 2021)?
grazie in anticipo per un suo prezioso riscontro
cordiali slauti
M.V.