Più volte ho affrontato la questione dei “cinque anni” ai fini della mobilità. Da sempre mi è parso chiaro che si trattasse di un “vincolo” introdotto a favore del datore di lavoro e che nulla vietasse a questo di concedere ugualmente il nulla osta al dipendente richiedente.
Soprattutto dopo le novità del d.l. 80/2021, inoltre, è evidente che si tratta di uno dei tre criteri che devono utilizzare gli enti sopra i 100 dipendenti per valutare o meno il consenso all’uscita del lavoratore. Per gli enti locali sotto i 100 dipendenti, invece, il nulla osta è sempre necessario.
La situazione l’ho riassunta QUI
Oggi mi preme evidenziare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto tale lettura corretta nel parere 103321/2022 come riportato da questo articolo.
Buonasera dottor Bertagna. Non riesco a reperire il rete il link al parere 103321/2022 di cui sopra. Se non le chiedo troppo, potrebbe indicarmi l’indiriZzo a cui scaricarlo? Grazie mille e buona serata