L’applicazione dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 è ancora attualmente non obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 56/2019 che così prevede:
“Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Si deve però fare attenzione perché trattandosi di una scelta discrezionale, va motivata.
Ciò è stato espressamente puntualizzato nella sentenza del TAR Sicilia n. 2420/2021:
“Seppure a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 8, della L. n. 56 del 2019 (c.d. “Legge Concretezza”), il previo espletamento della procedura di mobilità non sarebbe più configurabile come un obbligo per la P.A. ma solo come una facoltà discrezionale e deroga temporanea, valevole nel triennio 2019-2021 [n.d.r. ora fino al 31.12.2024], come confermato dall’uso della forma verbale ‘possono’, è dirimente osservare che nei provvedimenti in discussione è assente una sia pur minima ponderazione ed esplicitazione della scelta effettuata e delle ragioni che potessero eventualmente giustificarla alla luce dei principi del buon andamento, dell’efficacia ed efficienza dell’organizzazione e dell’azione della Pubblica Amministrazione.”
La motivazione, a bene vedere, è già scritta nella norma: “Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego”.