Retribuzione di posizione a dipendenti assunti ex art. 1 comma 557 legge 311/2004

Riporto un pienamente condivisibile parere dell’Aran su quanto in oggetto. La questione, che riguarda i piccoli enti, è particolarmente importante.

In data 27 aprile 2022, l’ARAN ha pubblicato nella propria banca dati, a questo link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7565-funzioni-locali-nuova-disciplina-delle-posizioni-organizzative/12730-cfl155.html, l’orientamento applicativo CFL156, reso nei seguenti termini:
“Tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all’art.1, comma 557, della legge n.311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa), si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato”.

Ovviamente, l’eventuale somma corrisposta per retribuzione di posizione e risultato, dovrà essere compatibile con i limiti al trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

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