Verso l’esclusione dei rinnovi contrattuali dai calcoli dei DM Assunzioni

Un emendamento al Senato, in sede di conversione in legge del d.l. 36/2022 (c.d. “PNRR 2”), prevede l’esclusione dal computo degli spazi assunzionali, ex art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 e d.m. 17 marzo 2020, del costo degli arretrati per i rinnovi contrattuali, a partire dalla prossima tornata contrattuale 2019/2021.

Si tratta della esclusione dei soli arretrati, non della piena sterilizzazione dei nuovi importi degli stipendi a regime, che come tali e integralmente andranno pur sempre considerati parte della spesa di personale nell’ambito delle norme assunzionali in argomento.
L’emendamento in effetti porta in deroga al computo della sostenibilità finanziaria “la spesa di personale riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione”.
Quantomeno, però, la novella normativa consentirà di eliminare la spesa straordinaria che nell’anno di approvazione del Ccnl purtroppo “fa cumulo” per via della corresponsione una tantum degli arretrati contrattuali.
Tale novità, una volta che il d.l. 36/2022 sia convertito ufficialmente, non solo consentirà di escludere questo aggravio di spesa di personale straordinario dal computo degli spazi assunzionali del d.m. (a partire, evidentemente, dal momento in cui la spesa di personale 2022 giungerà a rendiconto ed entrerà quindi nel conteggio), ma a nostro parere, logicamente, anche di depurare della stessa somma la spesa di personale del corrente anno 2022, che com’è noto dev’essere messa a confronto con la “soglia” per verificare se esistono ulteriori margini per assunzioni a tempo indeterminato; in questo modo garantendo marginalità migliori e determinate “fisiologicamente” rispetto alla “soglia” stessa.
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