Il fondo risorse decentrate del 2022 dopo l’ipotesi CCNL Funzioni Locali

Per quanto attiene alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, probabilmente per la consapevolezza delle conseguenze di un’approvazione definitiva che sarà comunque tardiva nel corso dell’anno, va innanzitutto sottolineato che il nuovo contratto, di fatto, “suggerisce” di partire con l’applicazione delle nuove regole dal 1° gennaio 2023.

Il fondo per le risorse decentrate del 2022, quindi, può essere costituito (o, se già costituito, confermato) secondo le regole dell’attuale Ccnl 21/05/2018 (art. 67).

Anche la quota parte del nuovo contratto dedicata alle voci di utilizzo, coerentemente, fissa la propria decorrenza nel nuovo anno.

Segnaliamo in particolare, in questo senso:

– l’art. 79 (nuovo riferimento per la costituzione del fondo) che al comma 7 così recita: “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.“;

– l’art. 80 (nuovo riferimento per l’utilizzo delle risorse del fondo) che al comma 4, del tutto analogamente, dispone che: “Il presente articolo disciplina l’utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”

Va inoltre detto che gli incrementi contrattuali, sia di parte stabile che variabile, sono fatti salvi – anche per gli anni 2021 e 2022 – nell’ipotesi di prima applicazione dal 2023, perché il nuovo Ccnl ne prevede espressamente il “riporto” una tantum sul fondo dell’anno prossimo. Partire con l’applicazione delle nuove regole dal 2023, pertanto, non comporterà alcuna riduzione delle spettanze del personale.

Detto questo, e rammentato che la costituzione del fondo è competenza esclusivamente datoriale (per cui è l’amministrazione, in piena autonomia, a dover decidere come procedere nel 2022), per gli enti che non hanno ancora concluso la contrattazione integrativa annuale, è possibile computare, già nel 2022, i due nuovi incrementi, rispettivamente di parte stabile e di parte variabile. Così dispone l’art. 79 comma 5 dell’ipotesi di contratto.

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