E così, con poche parole e un po’ criptiche, sembra passare il principio che una quota delle progressioni verticali straordinarie previste dal CCNL 16/11/2022 possa derogare al principio del 50% dell’accesso riservato agli esterni.
Rimango personalmente convinto che non sia così scontato, ma non posso che prendere atto della risposta dell’Aran a un ente locale che gentilmente ci ha inviato il documento. Laddove si fa riferimento agli elementi comuni tra “nuove” e “vecchie” procedure di verticalizzazione, riportando esattamente quanto già espresso per le Funzioni Centrali, viene precisato che: “occorre garantire che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con le proprie ordinarie facoltà assunzionali sia destinata all’accesso dall’esterno”.
Tale risposta, condivisa con la Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione Pubblica va letta in concomitanza con l’art. 13 comma 8 del CCNL 16/11/2022 che afferma: “Le progressioni di cui al comma 6, (…) sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”.
Sintesi: quell’”anche”, non può che voler dire che c’è un budget, pari allo 0,55% del m.s. 2018, che costituisce una sorta di somma extra rispetto alle ordinarie capacità assunzionali. Leggendo a contrario il parere dell’Agenzia, se usi questo extra, non devi rispettare la regola del 50% dell’accesso dall’esterno. Quando, invece, usi le tue capacità ordinarie, allora la devi rispettare.
Io, personalmente, continuo a dire: “mah!”. La riserva è questione di principio costituzionale, non di fonte di finanziamento.
Poi, cosa volete. Lo dice l’Aran, lo dice la Rgs, lo dice il Dfp, ci è stato detto più volte durante i webinar di formazione a cui partecipavano i tecnici dell’Aran… cosa devo aggiungere?
Va bene così. E che la Consulta, ce la mandi buona.
Grazie dell’articolo che chiarisce anche il mio dubbio, peraltro concordo moltissimo sulla perplessità. C’è però un punto che continuo a non capire, perché qui le verifiche sull’effettivo rispetto della norma non le sta facendo nessuno, né nessuno si esprime chiaramente su come e quando verranno fatte. I vincitori interni di un concorso pubblico bandito SENZA riserve per gli interni, da che parte stanno? Nel 50% dell’accesso esterno perché prevale la “forma” (il bando) o nella quota non esterna perché prevale la “sostanza” (alla fine della fiera è sempre un interno che accede alla categoria superiore)?
salve
io ho capito che se gli enti stanziano le risorse contrattuali aggiuntive destinate alle procedure speciali di progressione verticale e non usufruiscono delle risorse messe a disposizione dallo stato (stanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 – Legge di Bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del m.s. 2018 finalizzate esclusivamente a sostenere le progressioni verticali effettuate con procedura speciale), per cui non operando nell’ambito delle norme di legge che prevedono le assunzioni ordinarie, non va garantita la famosa riserva del 50% dei posti disponibili per l’accesso dall’esterno.