La Deliberazione n. 16/2023 della Corte dei conti della Campania, è importante.
Nel documento viene affermato con decisione che le graduatorie – anche degli enti locali – hanno una durata di due anni. Così è sempre stato anche a mio parere, come più volte ribadito anche su questo sito. I giudici campani, si mettono di traverso rispetto all’interpretazione data dalla Corte dei conti della Sardegna dando una visione sicuramente più convincente.
Riporto di seguito un estratto.
La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, è stata interpellata per sapere se la validità delle graduatorie di concorso degli enti locali sia biennale (ex art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001) oppure triennale, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 91, comma 4, del TUEL e come tale ritenuta prevalente dalla sezione regionale Sardegna (delibera n. 85/2020/PAR).
I magistrati contabili campani, nella delibera n. 16/2023/PAR del 16 febbraio 2023, hanno affermato che: “… al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante ‘Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali’), a mente del quale ‘all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico’. Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d.lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.
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ma come “in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, ” e Corte Conti Campania si esprime !
ma la durata di due anni si intende valida anche per la graduatoria per un avviso pubblico per mobilità volontaria ? art 30 d lg. 165/2001? Grazie
Io concordo con i magistrati contabili sardi sulla durata triennale delle graduatorie ai sensi dell’articolo 91, comma 4 del TUEL; l’articolo 88 infatti, che ricordo essere rubricato “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali” impone l’applicazione del 165/2001 e delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro all’ordinamento degli uffici e al personale degli enti locali; e la durata delle graduatorie non c’entra niente né con l’ordinamento degli uffici né con il personale degli enti locali. A mio modesto avviso…
Vero.
Ma attenzione perchè ora, la versione aggiornata del DPR 487/94 a cui anche gli enti locali si conformano, prevede espressamente la durata di due anni.