Riporto di seguito un estratto della Rivista di Personale News in cui abbiamo risposto ad una domanda che ci viene spesso sottoposta in questi giorni.
DOMANDA
Abbiamo letto da qualche parte che in corrispondenza dell’avvio del nuovo ordinamento professionale dal 1° aprile 2023, considerate le innovazioni apportate dal nuovo CCNL e dal decreto legislativo n. 104/2022, sarebbe necessario procedere a sottoscrivere con il personale in servizio un nuovo contratto individuale di lavoro in quanto si tratterebbe di una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, che rende necessaria la sottoscrizione di nuovi contratti individuali, nei quali evidenziare i profili professionali a loro volta novati.
Condividete questa impostazione?
RISPOSTA
Non è corretto parlare di novazione, dato che novazione è la sostituzione di un rapporto contrattuale con un nuovo e diverso rapporto contrattuale, mentre il rapporto di lavoro del personale in forza il 31 marzo 2023 prosegue in ogni caso senza soluzione di continuità il 1° aprile 2023 (anche in caso di mutamento di profilo professionale). La riclassificazione di questo personale opera automaticamente per effetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, e quindi non necessita in quanto tale della stipula di nuovi contratti di lavoro.
Tuttavia, se un ente rivede in questa occasione il mansionario del personale in coerenza con il nuovo ordinamento e quindi attribuisce un nuovo profilo a tutti o ad alcuni dipendenti, va considerato che il profilo professionale è un elemento essenziale del contratto individuale di lavoro, ma anche che, al tempo stesso, la modifica del profilo è un atto gestionale unilaterale di assegnazione a mansioni equivalenti dell’area, per cui può operare anche se un lavoratore si rifiuta di firmare un contratto con il quale gli viene cambiato il profilo. A maggior ragione, se il profilo cambia solo nome ma non contenuto non è indispensabile stipulare un nuovo contratto individuale: è sufficiente trasmettere a ciascun interessato e acquisire ai fascicoli individuali la disposizione organizzativa di approvazione del mansionario e di attribuzione dei nuovi profili. In alternativa è possibile acquisire la controfirma della nota con la quale si comunica la modifica del profilo in aggiornamento di quanto previsto dal contratto individuale a suo tempo stipulato.
Nel caso particolare del personale di categoria B, se l’ente prevedeva la distinzione tra profili di accesso B1 e B3, l’unificazione nell’area degli operatori esperti ha un effetto sostanziale, dato che implica la richiedibilità in via ordinaria di tutte le mansioni dell’area a tutti i dipendenti dell’area stessa. In quest’ultimo caso, la stipulazione del contratto con il conferimento dei nuovo profilo “unificato” è più giustificato (e può avere un senso per maggiore chiarezza e per prevenire controversie, anche a prescindere dalla loro fondatezza), ma anche in questo caso vale il principio per cui il reinquadramento è automatico e la destinazione alle mansioni equivalenti nell’area è atto gestionale unilaterale che non necessita del consenso del lavoratore. Infatti, la distinzione tra richiesta di mansioni appartenenti al profilo e la richiesta delle altre mansioni dell’area non è sostanziale, dato che le prime sono le mansioni “ordinariamente” richiedibili dal datore nell’esercizio del semplice esercizio del potere direttivo, mentre le seconde sono richiedibili mediante esercizio dello ius variandi, il quale è pur sempre anch’esso un atto gestionale datoriale di tipo unilaterale.
La stipula di un nuovo contratto individuale non è necessaria nemmeno per l’adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 104/2022, dato che gli obblighi informativi in esso previsti si applicano ai nuovi assunti dalla data di entrata in vigore dello stesso (nel qual caso è consigliabile adempiere all’obbligo inserendo le nuove informazioni nel contratto individuale), mentre per il personale già in forza, l’articolo 4 dello stesso decreto stabilisce l’obbligo è attuato mediante comunicazione entro trenta giorni dall’eventuale richiesta presentata dal lavoratore (per cui se il lavoratore non lo richiede non c’è obbligo di fornire le informazioni previste dallo stesso articolo 4).
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Gentilissimo , facendo riferimento a questa legge , chi era in attesa di essere assunto tramite graduatoria articolo 16, come ausiliario specializzato categoria A …. Non sarà più assunto perché la figura è stata abolita ?