Tetto agli idonei nei concorsi solo su quelli banditi dopo il 22 giugno

Di seguito, riportiamo il testo della nota prot. n. 1187 (499) del 16 giugno 2023 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica:“Oggetto: ambito di applicazione della novella introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Con la nota in riferimento, la Conferenza delle regioni e delle province autonome chiede un approfondimento in ordine all’ambito applicativo della recente novella introdotta dal Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che limita gli idonei nei concorsi pubblici al solo 20 per cento – rispetto ai posti banditi – dei candidati che si sono collocati dopo l’ultimo dei vincitori di concorso.Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che tale disposizione è finalizzata a garantire una migliore qualità del personale assunto, e ciò in considerazione del fatto che i candidati collocati in graduatoria in una posizione rientrante nella quota introdotta corrisponde a quelli che hanno conseguito una valutazione finale più vicina al punteggio conseguito dai vincitori del concorso.Si tratta di una misura che va letta in un’ottica di sistema nel quale gli altri fattori da valutare sono la rapidità delle nuove procedure concorsuali (massimo 180 giorni, così come previsto nel regolamento di modifica al dPR n. 487 del 1994, recentemente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri), frequenti (il turn over annuale medio è di circa 150.000 unità) e digitalizzate.Si tratta, pertanto, di un complesso di elementi il cui ‘combinato disposto’ non è latore di criticità, bensì costituisce un elemento di crescita qualitativa – oltre che quantitativa – della pubblica amministrazione.Tuttavia, la misura in argomento, benché di portata generale, non è applicabile ai reclutamenti disciplinati da misure particolari, quali quelli relativi al personale sanitario, scolastico, universitario, della ricerca dell’Istituto superiore di sanità, come pure – anche se non espressamente indicati– sono da ritenere indubbiamente esclusi dal suo ambito di applicazione anche i reclutamenti del personale in regime pubblicistico.Si è dunque dell’avviso che la misura, che comunque è destinata a dispiegare i propri effetti sono con riguardo alle graduatorie dei concorsi che saranno banditi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 44 del 2023, non si estenda aiconcorsi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché del personale della ricerca dell’Istituto superiore di sanità”.

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Un pensiero su “Tetto agli idonei nei concorsi solo su quelli banditi dopo il 22 giugno

  1. Laura dice:

    Perchè ritiene che non si applichi a tutti i concorsi delle aziende sanitarie? tali aziende infatti non assumono solo personale sanitario, ma anche amministrativo e tecnico

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