Limite al lavoro flessibile e suo possibile superamento

Accade spesso, soprattutto quando i limiti si basano su parametri molto lontano nel tempo, che le amministrazioni cerchino strade possibile per il superamento delle regole imposte dal legislatore.

L’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 ha introdotto il limite sul lavoro flessibile, ancora oggi valido e ancora oggi fissato al 100% della medesima spesa del 2009.

La Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con la delibera n. 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, ha risposta al quesito di un comune in merito alla possibilità di derogare al limite massimo di spesa dell’anno 2009 per forme di lavoro flessibile, imposto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), quando l’ente abbia un “tetto” estremamente, ridotto per aver fatto ricorso a dette tipologie contrattuali in modo estremamente contenuto.

La sezione ha ricordato i principi enunciati dalla sezione delle Autonomie (delibere nn. 1/2017/QMIG e 15/2018/QMIG) ovvero:

– sia in ipotesi di totale assenza di spesa a detto titolo nell’anno 2009 (e nel triennio 2007-2009) che di costo irrisorio, la possibilità, con motivato provvedimento, di individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente;

– il suddetto criterio della rappresenta una concreta indicazione per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui alla legge 296/2006 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica, pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile;

– quindi, configurandosi come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale.

I giudici contabili hanno, poi, rammentato le deroghe previste normativamente (da intendersi tassative) per: gli enti colpiti da eventi sismici (art. 22, comma 1, d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017), le assunzioni di assistenti sociali (art. 1, comma 200, legge 205/2017 e art. 1, comma 801, legge 178/2020), le assunzioni per consentire l’attuazione dei progetti del PNRR (art. 31-bis, d.l. 152/2021, convertito in legge 233/2021).

Hanno, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

“Con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni”.

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