Progressioni verticali, non esiste più la riserva di concorso

Alcuni enti credono ancora che si possa procedere con progressioni verticali inserendo una riserva – fino al 50% – nei concorsi. Tale modalità non è più possibile; è stata per diversi anni l’unica modalità per le verticalizzazioni, ma l’attuale art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 non la prevede più.

Tutto ciò è stato confermato dal TAR Sicilia-Palermo, sezione II, sentenza del 20 luglio 2023, n. 2406

Secondo la vigente formulazione dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 le progressioni tra le aree avvengono mediante apposite procedure comparative basate sulla valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Pertanto, nell’attuale ordinamento non è più contemplata la riserva agli interni nelle procedure di reclutamento dall’esterno (concorsi).

I dipendenti che aspirano alla progressione verticale non possono, quindi, rivendicare “obblighi” dell’amministrazione di prevedere, in loro favore, una quota di posti riservata nei pubblici concorsi; procedure, alle quali possono, comunque, partecipare alla stregua dei candidati esterni.

Diversamente, si avrebbe una duplicazione di canali preferenziali, non ammessa dalle norme.

Qualora l’amministrazione erroneamente inserisca la riserva nel bando deve correttamente modificarlo in regime di autotutela; provvedimento che non necessita di particolare motivazione, trattandosi di adeguamento normativo.

Parallelamente i soggetti già dipendenti dell’ente non possono rivendicare l’illegittimità di detta modifica se l’ente non abbia contestualmente indetto la procedura comparativa loro potenzialmente destinata.

 

 

 

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Un pensiero su “Progressioni verticali, non esiste più la riserva di concorso

  1. Dory dice:

    Ma la dizione della norma lascia intendere che la procedura meramente comparativa si applichi anche per il passaggio all’area della dirigenza?

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