Le deroghe ai limiti di spesa di personale per le assunzioni dei comuni virtuosi

Nonostante siano trascorsi più di tre anni dal DM 17/03/2020 che ha rivisto gli spazi assunzionali dei Comuni, tanti enti sono alla prese con la definizione della somma da poter escludere dall’applicazione delle norme sul contenimento della spesa di personale.

Infatti, l’art. 7 comma 1 del DM prevede che: La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ma come si quantifica questa somma?

Premettendo che non ci sono pareri o interpretazioni di organi istituzionali sulla materia, di seguito riportiamo il nostro pensiero, che si base su quanto espressamente previsto dalla norma.

Innanzitutto, la quota parte di spesa di personale che può derogare al comma 557 deve essere spesa effettiva, e non basata su calcoli figurativi o approssimati. In effetti la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, già in passato si è espressa in questo senso: per poter derogare al comma 557 una certa somma deve prima essere effettivamente sostenuta dall’ente.

A nostro parere, per individuare la quota derogatoria, è opportuno mettere a confronto la spesa che l’ente ha posto a base di calcolo per la determinazione dei propri spazi assunzionali (se l’ente applica la Tabella 2, ex art. 5 del d.m., ad esempio, tale base di calcolo sarà rappresentata dalla spesa del rendiconto 2018) con quella effettivamente realizzata nell’anno corrente, posto a raffronto.

Se si registra una maggiore spesa nel 2022 rispetto a quella del 2018, e – in aggiunta – se questa è giustificata/associata a nuove assunzioni a tempo indeterminato rispetto all’anno di partenza (nell’esempio, il 2018) tale maggiore spesa potrà derogare nell’ambito del comma 557.

Pertanto, si dovrà verificare:

– a quanto ammonta effettivamente, se ricorre l’ipotesi, la maggiore spesa di personale (nozione d.m.) dell’anno corrente rispetto a quella dell’anno posto a base di calcolo;

– se, inoltre, tale maggiore spesa è “giustificabile” con nuove unità a tempo indeterminato assunte rispetto all’anno posto a base di calcolo (nell’esempio, il 2018). Questa è una valutazione sostanziale che si può fare esaminando la dotazione organica dell’ente.

Solo se c’è una maggiore spesa, e se discende da un incremento del personale a tempo indeterminato in servizio, evidentemente, si potrà applicare la deroga.

Procedendo in questo modo, a nostro parere, si rispettano al meglio lettera e ratio dell’articolo 7, comma 1, del decreto.

È evidente che se l’ente, nell’anno corrente, registra nel comma 557 una spesa inferiore a quella del tetto 2011-2013, non avrà neppure necessità di usufruire della deroga di cui sopra, che potrà essere computata unicamente per giustezza dei dati contabili registrati.

 

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