Con il PNRR nessun incremento dell’accessorio delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni

Vi ricordate l’articolo 8, comma 3 del d.l. 13/2023? Quello che ha introdotto, a determinate condizioni previste dal comma 4,  la facoltà, per gli enti locali impegnati nell’attuazione delle progettualità del PNRR, di incrementare, in deroga al limite al trattamento accessorio fissato dall’articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017, la parte variabile del fondo per le risorse decentrate (eventualmente, anche del personale di qualifica dirigenziale). L’importo di tale possibile aumento, consentito dal legislatore fino al 2026, può essere determinato dagli enti interessati nella misura massima del 5 per cento del valore della parte stabile del fondo certificato dell’anno 2016.

Ebbene, la Corte dei conti della Lombardia, con la Deliberazione n. 172/2023 ha espresso parere che non è possibile attribuirlo alle posizioni organizzative (ora elevate qualificazioni).

Va data, quindi, una lettura strettamente letterale alla norma che ricomprende, quindi, solo la parte variabile del fondo e il Segretario Comunale.


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