Riserva di posti per personale dirigenziale e non dirigenziale nei concorsi

Provando ad individuare il quesito che più mi è stato posto in questo agosto, posso sicuramente dire che è questo: l’applicazione dell’art. 28 comma 1-bis del d.l. 75/2023 che così recita: I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

È stato quasi un assalto (= campanello d’allarme!): quindi è una stabilizzazione degli articoli 110? È possibile anche sistemare gli articoli 90? Cosa vuol dire procedure selettive E comparative? Ma perché è riservata solo ai comuni e non agli altri enti locali?

Ebbene, ho deciso di non rispondere.

Direi che in questi anni di esperienza non ho mai avuto questo atteggiamento, ma stavolta lo faccio. Chiamiamolo come volete. Io, giusto per dare un tono, lo chiamerei atto di obiezione di coscienza nel rispetto della Costituzione e dei suoi princìpi.

Poi la norma è lì. Leggetela e (poco) serenamente decidete.

p.s. una cosa la dico: non è una stabilizzazione!! È una eventuale riserva di concorso. Tutt’altra cosa.

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