Le riserve nei concorsi e l’unico posto messo a bando

DOMANDA:

L’art. 5 del DPR 487/1994 modificato dal DPR n. 82/2023 avente ad oggetto le categorie riservatarie prevede che le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Agli enti di piccole e medie dimensioni capita spesso di dover procedere con concorsi esclusivamente riservati ad alcune categorie es. per copertura quota d’obbligo legge n. 68/1999 e non sempre si ha la possibilità/necessità di indire un concorso per almeno due posti stessa area e profilo professionale. Con la formulazione del predetto art. 5 quindi non è più possibile indire concorsi esclusivamente riservati- es. per n. 1 posto disabili esclusivamente riservato alla categoria?

 

RISPOSTA:

Purtroppo questo è un problema ricorrente per gli enti di minore dimensione.
La riserva a particolari categorie di cittadini che non dovrebbe superare la metà dei posti messi a concorso è una regola che si incontra già nell’art. 5, comma 1, del DPR n. 3/1957 (“Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.”), ed è contenuto all’art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 e all’art. 1014, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2010.
Tale principio, a nostro parere, va però messo in relazione con il diritto di alcune categorie di accedere ai posti pubblici ed infatti, nel caso di enti di minori dimensioni, è possibile specificare nel bando che la selezione è prioritariamente riservata all’unità che presenta le caratteristiche della categoria per la quale vi è scopertura.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella Direttiva n. 1/2019: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” ha specificato che: “Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota.”
Di conseguenza, fermo restando che il principio vale sempre, in alcuni casi il diritto di alcune categorie ha prevalenza e quindi è ancora possibile effettuare concorsi con l’immissione in via prioritaria delle categorie che possono beneficiare della riserva.

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