Come determinare le voci escluse dal limite del trattamento accessorio (anno 2016)

Il tetto al trattamento accessorio, come chiarito in plurime pronunce della Corte dei conti, rappresenta una regola di portata generale. In linea di principio, quindi, qualsiasi somma inserita sul fondo per le risorse decentrate rientra nel tetto. Qualora si prenda in considerazione una deroga, essa deve essere puntualmente motivata da una disposizione di legge, capace di agire sul vincolo posto dall’art. 23, comma 2 già richiamato.
Ciò premesso, quanto alla possibilità di considerare gli importi in esame fuori limite 2016 (ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017), in quanto etero-finanziati, valgono a nostro parere le considerazioni riassunte dalla Corte conti Liguria con la deliberazione n. 5/2022, alla luce delle pronunce delle Sezioni centrali.
Ovvero, perché le somme siano fuori limite, le condizioni che devono registrarsi all’unisono sono le seguenti:
– le risorse impiegate devono risultare integralmente coperte da contributi provenienti da soggetti terzi, con onere in capo all’ente di verificare l’effettiva capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi;– in sede di programmazione devono essere individuate in maniera circostanziata le modalità di svolgimento degli incarichi, gli obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi, definendo in via preventiva gli importi dei compensi accessori per il personale;– le risorse, nel rispetto dell’originario vincolo di destinazione e delle prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, devono essere destinate alla remunerazione non della generalità del personale, bensì a personale specificamente individuabile per lo svolgimento di attività da considerarsi aggiuntive, sotto il profilo qualitativo quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza;– la corresponsione degli emolumenti deve essere parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, attraverso una effettiva rendicontazione, a consuntivo, delle attività svolte e dei risultati prodotti.
Solo ove l’ente ritenga che si verifichi il ricorrere delle condizioni di cui sopra, a nostro parere potrà inserire le somme sul fondo risorse decentrate, parte variabile, considerandole capaci di derogare al vincolo di legge.
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