I pareri diversi sul trattamento accessorio del segretario comunale e provinciale

In relazione alle modalità di computo del salario accessorio del segretario comunale entro il limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (c.d. “tetto 2016”) ci sono, attualmente, due possibili modalità tra le quali l’ente deve scegliere quella che ritiene di seguire, secondo il proprio ragionato convincimento.

Da un lato, la linea fornita dalla RGS nel Conto annuale, ribadita anche nell’ultima rilevazione e anche a valle della pronuncia dei giudici contabili lombardi (cfr. Circolare n. 23/2023) che prevede di computare il segretario “omogeneizzando” i valori tra di due anni posti a raffronto (2016 e anno corrente).

In questo caso, l’ente mette cioè a raffronto l’accessorio del segretario del 2016 e quello dell’anno corrente rapportando i valori di ambedue gli anni alla percentuale di convenzione dell’anno corrente nonché computando il costo del segretario come “sedia fredda“, cioè considerandolo come presente anche in eventuali periodi di assenza/scavalco.
Questo in modo da evitare che una percentuale di convenzione accresciuta nel tempo porti l’ente a superare il limite, seppure con valori di accessorio simili (stesso segretario con uguale posizione annua etc.), con ricadute negative sul fondo o sul budget delle p.o./EQ.
La RGS indica, quali voci da computare ai fini del limite, le seguenti quattro:
– retribuzione di posizione
– retribuzione di risultato (calcolata come valore teorico del 10% del m.s. stimato annuo)
– eventuale maggiorazione della posizione (art. 41 c. 4)
– eventuale galleggiamento (art. 41 c. 5).
Naturalmente, se al segretario nell’anno corrente vengono attribuite voci in più, che nel 2016 non erano previste (quali maggiorazionegalleggiamento), o voci aumentate (posizione incrementata per cambio di Fascia, o ancora maggiorazionegalleggiamento) rispetto al 2016, neppure la “omogeneizzazione” della percentuale di convenzione salva dal superamento del limite, e in tal caso vanno gestite le ricadute nell’ambito dello stesso, riducendo altro.
Dall’altro lato, la recente delibera della Corte conti Lombardia n. 115/2023/PAR che, contraddicendo la RGS, ritiene che il salario accessorio del segretario, interamente soggetto a limite, debba essere computato in ciascun anno (2016 e anno corrente) per quello che è/è stato effettivamente erogato, senza “omogeneizzazioni” del calcolo.
Ciò che si è speso nel 2016 (come quota a proprio carico, in caso di convenzione) si inserisce nel 2016; ciò che si prevede di spendere nel 2023 si inserisce nel 2023.
Non solo, quindi, si subiranno gli effetti in ciascuno dei due anni della possibile diversa percentuale di convenzione, ma anche di eventuali periodi di assenza/scavalco, che possono incidentalmente avere ridotto nel 2016/ridurre nell’anno corrente il quantum dovuto al segretario.
Questa lettura, naturalmente, può creare ricadute negative nel limite in caso di % di convenzione (o di presenza in servizio) maggiore nell’anno corrente rispetto al 2016; al tempo stesso può consentire vantaggi pro tempore – dal punto di vista del complessivo rispetto del tetto giuscontabile – in caso contrario.
Nella sostanza rende il monitoraggio del salario accessorio del segretario una criticità da gestire, in qualche modo anche imprevedibile nella sua evoluzione, da affrontare anno dopo anno adottando di volta in volta le opportune contromisure a carico delle altre voci soggette al limite e suscettibili di aumento o riduzione (fondo risorse decentrate, budget p.o.).
Per tali ragioni riteniamo, come possibile contributo alla riflessione che l’ente deve operare, che appaia più ragionevole la lettura del Conto annuale, che oltre tutto – nella sua applicazione diffusa tra tutti gli enti – consente di monitorare appieno il costo annuo complessivo della figura del segretario nel Comparto, prescindendo da eventi incidentali.
Si ritiene, infine, che qualsiasi “linea” l’ente scelga di seguire, una volta adottata è necessario che essa sia mantenuta nel tempo. Un approccio utilitaristico e a “geometria variabile” non sarebbe infatti, a nostro parere, giustificabile in caso di verifica ispettiva.
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