Progressioni verticali e individuazione dei titoli per accedervi

Nelle procedure comparative per progressione verticale espletate ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 (testo vigente), a fronte del bando che abbia stabilito il macro-criterio dell’attinenza al profilo professionale da ricoprire ai fini della valutazione dei titoli di studio posseduti dagli aspiranti, è legittimo che la commissione esaminatrice declini, in dettaglio, le tipologie di titoli ritenute tali.
L’esercizio di tale potere è espressione di una valutazione tecnico-discrezionale riservata all’amministrazione ed è ragionevole stabilire la valorizzazione solo dei titoli di studio che,  parallelamente, sono ammessi/richiesti per l’accesso dall’esterno.

Detto criterio di equiparazione è non solo ragionevole, ma anche coerente con la natura della procedura in esame, che non costituisce un concorso o una valutazione comparativa autonomi (seppure articolati proceduralmente in maniera separata), ma l’applicazione della riserva per quota prevista per i dipendenti interni dall’art. 52, comma 1-bis sopracitato.
In sostanza, una volta scelto il criterio dell’identità di titoli valutabili sia nell’accesso alla posizione da parte dei dipendenti che da parte di soggetti non ancora dipendenti dell’amministrazione, alla medesima posizione professionale ed in mancanza, peraltro, di atti generali o di CCNL concludenti sul punto, risulta doverosa l’esclusione tra i titoli valutabili della del titolo di studio totalmente estraneo alle classi di laurea (considerate le equiparazioni e le equipollenze del caso) richieste per l’accesso dall’esterno.
Ovviamente, la commissione deve operare tale declinazione dei titoli in data antecedente l’apertura dei plichi, la loro valutazione e l’approvazione della graduatoria.
Queste indicazioni si ricavano dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, sezione IV, 4 dicembre 2023, n. 6668.

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