Limite del trattamento accessorio, la nuova deliberazione della Sezione Autonomie

Alla fine è arrivata. Anche la Corte dei conti Sezione Autonomie si è espressa con la deliberazione 18/2023 sul conteggio o meno dei dirigenti a tempo determinato per il rispetto del limite del trattamento accessorio (tetto anno 2016).

Non credo ci sia “un giusto” o “uno sbagliato”.

Ci sono due interpretazioni differenti. Quella della RGS e quella della Corte dei conti. Così sia.

Suggerisco, però, di leggere attentamente ciò che ha detto la Corte dei conti, perchè non ha ricompreso nel calcolo tutte le assunzioni a tempo determinato, ma solo quelle di natura DIRIGENZIALE. Insomma, gli articoli 110.

Riporto, per comodità, il principio di diritto, che è quello che conta:

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per garantire l’invarianza del valore medio procapite dell’apposito fondo per la contrattazione decentrata integrativa, deve essere preso in considerazione non solo il personale DIRIGENZIALE a tempo indeterminato, ma anche quello a tempo determinato e, in particolare, il PERSONALE DIRIGENZIALE assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite”

Il punto mi pare che sia il fatto che i magistrati ritengono che le assunzioni ex art. 110 non hanno le caratteristiche delle altre assunzioni a tempo determinato, sono una tipologia particolare, ordinariamente prevista come modalità di copertura delle posizioni dirigenziali. Per questo non sono assimilabili alle altre assunzioni a tempo determinato, e per questo non c’è estensione analogica a queste ultime

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Un pensiero su “Limite del trattamento accessorio, la nuova deliberazione della Sezione Autonomie

  1. Bruno Galante dice:

    Decisamente non concordo. Il dispositivo finale e le considerazioni in premessa assumono come valore fondativo il principio di non discriminazione fra soggetti contrattali a tempo determianto e indetermianto. Da tale premessa emerge la valutazione finale in cui la Sezione dice testualmente “… ma anche quello a tempo
    determinato e, in particolare, il personale dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”. Vi è quindi un principio da applicare di carattere generale da cui ne consegue l’estensione all’art.110 del TU EELL.

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