L’ente ha il potere di adottare norme regolamentari sull’utilizzo di graduatorie di altri enti; norme che disciplinino tale particolare modalità di assunzione di personale e la ragione di prevedere una norma regolamentare sta proprio nella necessità che nell’utilizzo di graduatorie non venga pregiudicata l’imparzialità dell’azione amministrativa, in modo da rendere le scelte trasparenti.
Si tratta, in definitiva, di predeterminare i criteri di scelta ed, al riguardo, non vi sono limitazioni.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 24 novembre 2023, n. 10080.
Nella sentenza, ad esempio, è stato ritenuto corretta la previsione prevista da un ente che affermava:
“In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenza:
– graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata;
– graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione”.
Buongiorno.
In merito all’ambito territoriale, quale è la sua definizione? un Comune può decidere arbitrariamente quali provincie includere nello stesso ambito territoriale senza tenere conto della distanza o prevale la vicinanza geografica?
In molti regolamenti vedo che la priorità viene data:
1) alla provincia di appartenenza del comune che approva il regolamento;
2) alle provincie limitrofe;
3) alle altre provincie della stessa regione.
In un regolamento Comunale invece il Comune ha incluso:
1) nel primo ambito territoriale: la stessa provincia, una sola delle provincie limitrofe e una provincia non limitrofa;
2) nel secondo: le altre due provincie limitrofe;
3) nel terzo: le provincie non limitrofe della stessa regione ad eccezione di quella inserita nel primo ambito.
é lecito?
Grazie