“In tema di procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la p.a. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la p.a. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimi ottenute in quest’ultima p.a., ma non della RIA loro spettante”.
Così la Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – con sentenza n. 19613 del 16 luglio 2024, relativamente al ricorso di alcune lavoratrici transitate da diversi comparti al comparto ministeri, che ai fini dell’assegnazione del nuovo livello di inquadramento non si erano viste tener conto della RIA come parametro di equiparazione.
Ciò posto, il Collegio ricorda che la maggiorazione della RIA è stata attribuita agli impiegati che avevano almeno 5 anni di servizio utile tra il 1988 e il 1990 e, nel caso gli anni maturati fossero 10 o 20, la maggiorazione è stata raddoppiata o quadruplicata.
La RIA è, quindi, un beneficio previsto ormai per un numero definito di dipendenti, in genere regolato anche dalla contrattazione collettiva, che è divenuto, per i suoi titolari, parte del trattamento fisso. Si tratta di un importo dovuto, ove ciò sia stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in maniera stabile per il semplice fatto della durata del servizio prestato.
La normalità della corresponsione della RIA non comporta, però, che la PA di destinazione dovesse considerarla, ai fini dell’inquadramento delle controricorrenti.
Infatti, il criterio scelto dalla PA ricorrente, per inserire nella propria organizzazione le controricorrenti, era rappresentato dall’utilizzo, come parametro di riferimento tendenziale, dello stipendio tabellare spettante nell’amministrazione di appartenenza alle controricorrenti.
La RIA rientra nel trattamento economico del dipendente, ove facente parte della sua retribuzione con carattere di certezza nell’an e nel quantum in forza della legge o della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento al momento del detto inquadramento.
Non è, invece, una componente dello stipendio tabellare.