Maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario

E adesso cosa accade con il nuovo CCNL? Fino all’adeguamento alle nuove disposizioni che prevedono una graduazione della retribuzione di posizione del Segretario come funzionano le cose?

Come chiaramente indicato dall’art. 60 comma 7 del Ccnl 16/07/2024, la disciplina della maggiorazione resta immutata (e quindi regolata dall’art. 41 comma 4 del Ccnl 16/05/2001) fino all’entrata in vigore del nuovo sistema delle pesature della posizione del segretario introdotto dal nuovo contratto collettivo.

Pertanto i riferimenti, ai fini del calcolo della medesima maggiorazione, restano gli stessi (si fa riferimento, cioè, all’importo della retribuzione di posizione ex art. 3 comma 2 del Ccnl 16/05/2001, così come disposto dall’art. 107 comma 4 del Ccnl 17/12/2020). La maggiorazione ovviamente andrà ad aggiungersi alla retribuzione di posizione “base” aggiornata dall’art. 58 del nuovo Ccnl.

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Un pensiero su “Maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario

  1. Danila Borghi dice:

    In caso di convenzione se ciascun ente facesse una propria graduazione ciascun ente erogherebbe la retribuzione di posizione definita in base alla percentuale di riparto definita nella convenzione? in caso affermativo qualora la convezione vigente già dicesse che l’ente capofila eroga il trattamento economico da CCNL (base) e in caso di maggiorazione ciascun ente provvede autonomamente il testo della convenzione andrebbe aggiornato con i nuovi riferimenti anche se nella sostanza non cambierebbe nulla?

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